Cassazione Penale, Sentenza n. 30756/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione del trattamento sanzionatorio deducendo la violazione del divieto di reformatio in peius. In primo grado la violazione ritenuta piu grave nel capo A) era punita con 3 anni di reclusione e 10.000 euro di multa (in base, verosimilmente, al rinvenimento di 5 kg di hashish). In appello la Corte di appello ha assolto per quei fatti, ha individuato come nuova violazione piu grave la detenzione di 500 g di hashish e ha fissato la pena base a 2 anni e 6.000 euro di multa, aumentando poi il trattamento per un reato satellite di mesi 6 e 400 euro di multa. In primo grado per i tre reati satellite era stato complessivamente praticato un aumento di soli 2 mesi e 200 euro di multa. Il ricorrente ha dunque contestato che l'aumento operato in appello per il reato satellite costituisce peggioramento vietato del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il principio che consente talora all'appello di variare la distribuzione delle pene fra i fatti quando la struttura del reato continuato cambia vale solo se tale mutamento impedisce un confronto logico con la quantificazione adottata in primo grado. Nel caso di specie, nonostante la modifica della struttura del reato continuato, le situazioni erano comparabili e la Corte territoriale ha illegittimamente aumentato la misura a titolo di continuazione interna per il reato satellite in misura superiore a quella praticata dal giudice di primo grado. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata in parte qua limitatamente alla misura dell'aumento praticato a titolo di continuazione per il reato di cui al capo A), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sulla sola misura dell'aumento, da contenersi nei limiti di quella quantificata dal primo giudice per il medesimo reato e per gli altri due reati simili.
Norme richiamate
Il divieto di reformatio in peius vieta che, in sede di impugnazione proposta dal solo imputato, la sentenza risulti complessivamente peggiorativa; la giurisprudenza estende la tutela anche agli elementi autonomi che concorrono alla determinazione della pena salvo l'eccezione applicabile quando la mutata struttura del reato continuato impedisca il confronto logico con la decisione di primo grado
Norma procedurale richiamata nel rito per la comunicazione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero; in questo procedimento il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in pejus nel ricorso proposto dal solo imputato tutela non solo la pena globale ma anche gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (pena base, aumenti per continuazione, ecc.).
- Eccezione: se la Corte di appello cambia la struttura della continuazione (ad es. muta quale sia il fatto piu grave o la qualificazione giuridica principale) e questo impedisce un confronto logico con la quantificazione adottata in primo grado, l'appello può modificare la ripartizione degli aumenti anche se per alcuni fatti l'incremento appare superiore a quello del primo grado, purché la pena complessiva non risulti peggiorata.
- Quando la modifica della struttura non impedisce il confronto logico con le scelte del primo grado, ogni aumento individuale per reati satellite non può eccedere la misura applicata in primo grado se il ricorso è proposto dal solo imputato; altrimenti si verifica reformatio in pejus.
- In caso di violazione del divieto la Cassazione annulla in parte qua e rinvia per nuovo giudizio limitato alla correzione dell'elemento sanzionatorio illegittimo (es. misura dell'aumento per continuazione).
- Nel valutare la fondatezza della contestazione occorre comparare concretamente le misure applicate (anni, mesi, importo multa) e le ragioni che giustificavano gli aumenti in primo grado: la mera diversa individuazione del fatto piu grave non basta se il confronto resta possibile.
- Il difensore può impugnare efficacemente il trattamento sanzionatorio anche se la Corte d'appello ha ridotto la pena complessiva, dovendo vigilare sulla non introduzione di peggioramenti in elementi autonomi della determinazione della pena.
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