Cassazione Penale, Sentenza n. 32378/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., un'erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e un vizio per carenza di motivazione. In particolare lamentava la violazione del principio della 'par condicio' rispetto al coindagato Giuseppe Ceci, per il quale non era stata disposta alcuna misura nonostante, a suo dire, il compendio indiziario fosse sostanzialmente analogo
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione adeguata e coerente sulle esigenze cautelari e sui gravi indizi a carico del ricorrente (intercettazioni ambientali, dichiarazioni di collaboratori e rilievi scientifici) e che non sussistesse sovrapponibilità integrale della posizione del ricorrente con quella del coindagato. Ha applicato la giurisprudenza secondo cui la regola dell'effetto estensivo dell'art. 587 non opera nelle impugnazioni in materia di libertà, salvo ipotesi particolare di decisione favorevole sul gravame basata su elementi comuni; ha quindi respinto la censura. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con rinvio alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla conferma del provvedimento cautelare dal giudice del riesame; la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale ai sensi di tale articolo
Richiamata nel provvedimento impugnato come riferimento alla presunzione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto legittimo il richiamo a tale presunzione nel contesto delle risultanze investigative
Contestata dal ricorrente come erroneamente applicata; la Corte ha respinto la censura, dando rilievo invece alla valutazione concreta e motivata delle posizioni individuali degli indagati
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme invocate dal ricorrente come base dei motivi di cassazione (vizio di motivazione e violazione di norme processuali); la Corte le ha esaminato e ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato
Richiamata dalla Corte per affermare che la regola dell'effetto estensivo non opera nelle impugnazioni in materia di libertà, salvo il caso di decisione favorevole su gravame di altro coindagato basata su elementi comuni
Indicato come il rimedio procedurale idoneo qualora vi sia una decisione favorevole su gravame di un coindagato basata su elementi comuni, che possa giustificare istanza di revoca o sostituzione della misura
Applicato per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato nella sentenza in relazione alla requisitoria del Pubblico ministero che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare la riproduzione del motivo nel ricorso, secondo i limiti previsti dalle disposizioni attuative
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto l'intervento della cancelleria per gli adempimenti connessi alla trasmissione della decisione e all'esecuzione delle relative formalità
Massime di principio
- In materia di misure cautelari, la diversità di trattamento tra coindagati non determina automaticamente l'illegittimità della misura: è necessario dimostrare la sovrapponibilità della situazione processuale e che la decisione favorevole a un coindagato sia fondata su elementi comuni rilevanti
- La regola dell'effetto estensivo (art. 587) non si applica automaticamente alle impugnazioni in materia di libertà; eventuali effetti su altri indagati devono essere perseguiti con rimedi specifici (es. istanza ai sensi dell'art. 299) e previa verifica dell'identità degli elementi decisionali
- La Corte valuta la congruità della motivazione del giudice del riesame rispetto alle risultanze investigative (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, accertamenti scientifici); una motivazione adeguata e coerente rende il ricorso per cassazione manifestamente infondato
- Per ottenere l'annullamento in sede di legittimità, il ricorrente deve indicare con precisione i vizi di diritto o di motivazione; affermazioni generiche sulla violazione della 'par condicio' senza una comparazione dettagliata delle posizioni e delle prove sono generalmente insufficienti
- L'esito di un ricorso a tutela della libertà può comportare oneri economici per il ricorrente (spese processuali e ammende) se il ricorso è dichiarato infondato o inammissibile
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