Cassazione Civile, Ordinanza n. 31838/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società di leasing aveva stipulato con una società poi fallita un contratto di locazione finanziaria avente a oggetto un complesso immobiliare. A garanzia dell’adempimento, la utilizzatrice aveva inoltre costituito in pegno una somma depositata su un conto corrente. Dopo il maturare di rilevanti canoni insoluti, la concedente aveva intimato la risoluzione del contratto e chiesto il risarcimento previsto contrattualmente. Intervenuto il fallimento della utilizzatrice, la concedente aveva domandato la restituzione dell’immobile e l’ammissione al passivo per i propri crediti, anche in via privilegiata sul saldo vincolato. Il giudice delegato e poi il Tribunale avevano però negato l’ammissione, qualificando il rapporto come leasing traslativo e applicando per analogia l’art. 1526 c.c., con riduzione della penale e rilievo della revocabilità del pegno. Nel ricorso per cassazione la concedente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 12 preleggi, 72-quater l.f. e 1526 c.c., sostenendo che non si potesse escludere l’applicazione del regime fallimentare del leasing; 2) violazione degli artt. 1223 e 1526 c.c. e degli artt. 53 e 96 l.f., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, contestando il diniego del credito risarcitorio e le modalità di quantificazione; 3) e 4) censure su motivazione, validità/opponibilità del pegno e revocatoria, rimaste assorbite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo del ricorso principale. Ha ritenuto corretta la decisione impugnata nella parte in cui aveva escluso l’applicazione analogica dell’art. 72-quater l.f. a un leasing già risolto prima del fallimento dell’utilizzatrice, richiamando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nel 2021: per i contratti risolti anteriormente continua a operare la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica a quest’ultimo dell’art. 1526 c.c., mentre l’art. 72-quater l.f. ha portata eccezionale ed endoconcorsuale e riguarda solo il contratto ancora pendente al momento del fallimento. Ha inoltre dichiarato inammissibili o infondate le ulteriori censure perché non si confrontavano con la ratio decidendi effettiva, fondata sulla riduzione ad equità della penale ex art. 1384 c.c.; i motivi residui del ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato sono stati dichiarati assorbiti. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate. È stato inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente principale di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12 preleggi
Va applicato il criterio ermeneutico che impedisce l’analogia fuori dei casi consentiti, specie rispetto a norme eccezionali come l’art. 72-quater l.f.
Norma speciale ed eccezionale, di portata endoconcorsuale, applicabile solo al leasing ancora pendente al momento del fallimento; non è estensibile analogicamente al contratto già risolto prima del fallimento.
Per il leasing traslativo risolto prima del fallimento dell’utilizzatore continua ad applicarsi in via analogica la disciplina della vendita con riserva di proprietà, con restituzione delle prestazioni secondo il paradigma codicistico.
Richiamato dalla ricorrente per il danno risarcibile, ma le censure sono state ritenute non decisive rispetto alla ratio della riduzione della penale.
Richiamato dalla ricorrente in tema di ammissione al passivo, senza che ciò valesse a superare la ratio del decreto.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle pretese insinuazioni, senza incidere sull’esito.
La penale contrattuale manifestamente sproporzionata può essere ridotta equamente; il rigetto della domanda si fonda anche su tale riduzione.
Richiamato nei motivi residui in tema di validità della clausola/garanzia, ma i motivi sono stati assorbiti.
Richiamato nei motivi residui in tema di nullità della pattuizione o della garanzia, ma senza esame nel merito per assorbimento.
Richiamato nei motivi residui circa l’opponibilità temporale della scrittura, ma le censure sono state assorbite.
Richiamato in relazione alla revocabilità del pegno costituito a garanzia, questione assorbita dal rigetto dei primi motivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale.
art. 1, commi 136-140, L. n. 124 del 2017
La novella non ha efficacia retroattiva; il comma 138 si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti si verifichino dopo l’entrata in vigore della legge.
Massime di principio
- La disciplina dell’art. 72-quater l. fall. ha natura eccezionale ed endoconcorsuale: si applica al leasing ancora pendente al momento del fallimento e non può essere estesa analogicamente al contratto già risolto prima dell’apertura della procedura.
- Nei contratti di leasing finanziario risolti anteriormente al fallimento dell’utilizzatore, continua a operare la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo; a quest’ultimo si applica in via analogica l’art. 1526 c.c.
- La novella del 2017 sul leasing finanziario non ha effetti retroattivi e non elimina, per i rapporti anteriori, la rilevanza della disciplina codicistica e della distinzione elaborata dalla giurisprudenza.
- In cassazione, le censure sono inammissibili quando non si confrontano con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se la decisione si fonda su una riduzione equitativa della penale ex art. 1384 c.c.
- La previsione di una penale manifestamente sproporzionata consente al giudice di ridurla equamente; il credito così rideterminato non può essere rivendicato ignorando la base argomentativa posta a fondamento della decisione di merito.
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