Cassazione Penale, Sentenza n. 43620/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato la richiesta di rescissione della sentenza del Tribunale di Taranto (9 marzo 2022) con cui era stato condannato per tentata truffa. Denuncia la nullità del processo per assenza dell'imputato all'udienza (detenuto al tempo) e per mancato contatto tra Di Giovanni e il suo difensore, rilevando la presunta mancanza di avviso al difensore per l'udienza del 9 marzo 2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: gli impugnati provvedimenti in camera di consiglio sono soggetti al termine di 15 giorni per proporre impugnazione (art.585 c.p.p.), decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito; dall'istruttoria risulta che l'ordinanza è stata notificata via PEC al difensore il 14/02/2023 e al condannato presso la Casa Circondariale il 26/02/2023. Il ricorso è stato depositato il 27/03/2023, oltre il termine previsto, e pertanto inammissibile ai sensi dell'art.591, comma 1 lett. c) c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Indicata come norma di riferimento per il motivo di ricorso (violazione dei modi di svolgimento del processo), ma la Corte non è entrata nel merito perché ha ritenuto il ricorso inammissibile per tardività
Richiamato in relazione alle presunte nullità connesse alla presenza/assenza e alla difesa dell'imputato; non valutato nel merito a causa dell'inammissibilità temporale del ricorso
Richiamato congiuntamente all'art.178 in ordine a profili di nullità per violazione dei diritti dell'imputato; non esaminato nel merito per inammissibilità
Richiamato in relazione ai provvedimenti emessi in camera di consiglio e ai termini per impugnazione (rilevanza dell'avviso di deposito)
art.585, comma 1 e comma 2 lett. a
Stabilisce il termine di 15 giorni per proporre impugnazione contro provvedimenti emessi in camera di consiglio e che il decorso decorre dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare il ricorso tardivo
art.591, comma 1 lett. c)
Norma che prevede l'inammissibilità del ricorso quando non proposto nei termini; invocata per dichiarare il ricorso inammissibile
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, all'ammenda; applicata per imporre la sanzione pecuniaria di euro 3.000
Giurisprudenza citata
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro) e Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020 (Filardo)
Ricordate per il principio che la Corte di cassazione, ove si discuta di questioni di natura processuale, è giudice anche del fatto e può esaminare direttamente gli atti processuali; la Corte si è avvalsa dell'esame degli atti per verificare le notifiche e i termini
Massime di principio
- Per i provvedimenti emessi in camera di consiglio il termine per impugnare è di 15 giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito: bisogna verificare con attenzione la data di notificazione a difensore e imputato
- La mancata tempestiva impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso ex art.591 c.p.p. e la possibile condanna alle spese e a un'ammenda se sussistono profili di colpa nella determinazione della tardività
- Se si deducono nullità processuali relative alla presenza dell'imputato o alla comunicazione al difensore, è essenziale produrre prove documentali sull'assenza di notifiche o avvisi per l'udienza e sul mancato contatto difensore/imputato
- La Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti per questioni processuali e valutare la regolarità delle notifiche: non si può presumere l'ammissibilità del ricorso senza aver comprovato la mancata notificazione nei termini
- In caso di detenzione dell'imputato, occorre curare con particolare attenzione le comunicazioni al detenuto e al suo difensore e usare mezzi di notifica certificabili (PEC, registro della casa circondariale, etc.) per evitare contestazioni
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