Cassazione Penale, Ordinanza n. 24999/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 10/06/2025. I motivi, ribaditi anche con memoria, censuravano: 1) l'asserita erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione quanto al riconoscimento fotografico e alla prova dichiarativa della persona offesa, le cui dichiarazioni sarebbero state divergenti; 2) il difetto di motivazione sul diniego di rinnovazione istruttoria e sulla mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva; 3) l'inosservanza della legge penale e il vizio motivazionale sulla mancata riqualificazione del fatto nel più lieve reato di cui all'art. 624-bis c.p.; 4) l'omessa disapplicazione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi fossero meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese nei giudizi di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le doglianze riproponevano questioni già vagliate e correttamente respinte dai giudici di merito. In particolare, ha richiamato le parti della sentenza d'appello che avevano motivato: la superfluità della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante nuovo esame della persona offesa; la valorizzazione dell'attendibilità della persona offesa e della sua individuazione fotografica; le ragioni ostative alla riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 624-bis c.p.; la correttezza della determinazione del trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La riqualificazione del fatto nel più lieve reato di furto in abitazione è stata esclusa perché, secondo la sentenza richiamata, sussistevano ragioni ostative già motivate dai giudici di merito.
La sentenza fa riferimento al trattamento sanzionatorio e alla recidiva, ma non emerge una specifica norma ulteriore citata nel testo oltre all'art. 624-bis c.p.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte nei gradi di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è infondata quando la sentenza di merito ha già dato motivazione logica e coerente sulla superfluità del nuovo esame della persona offesa e sull'attendibilità della prova dichiarativa acquisita.
- La valutazione del riconoscimento fotografico e delle dichiarazioni della persona offesa, se sorretta da motivazione congrua nei gradi di merito, non può essere efficacemente sovvertita in cassazione con una mera reiterazione di contestazioni fattuali.
- La riqualificazione del fatto in un'ipotesi meno grave può essere esclusa quando la sentenza impugnata evidenzi specifiche ragioni ostative non superate da censure puntuali.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva devono confrontarsi con la motivazione della sentenza di merito; in difetto, il ricorso è inammissibile.
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