Sentenza n. 3156/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti di esclusione dalla procedura concorsuale, depennamento dalla graduatoria di merito e revoca dell’individuazione ai fini della stipula del contratto a tempo indeterminato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso contro i provvedimenti con cui l’amministrazione, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5562 del 2022, aveva disposto la sua esclusione dal concorso bandito nel 2016, il depennamento dalla graduatoria e la revoca dell’individuazione quale avente titolo all’immissione in ruolo. In precedenza, il candidato, privo dell’abilitazione all’insegnamento richiesta dal bando, era stato ammesso con riserva, aveva superato le prove, era stato inserito nella graduatoria e aveva stipulato un contratto a tempo indeterminato, senza clausole espresse di riserva o di condizione risolutiva. Dopo la definizione del contenzioso, l’amministrazione aveva comunicato l’avvio del procedimento e acquisito le osservazioni dell’interessato, il quale aveva dedotto il consolidamento della posizione lavorativa, il lungo tempo trascorso dall’immissione in ruolo, l’esaurimento della graduatoria, l’assenza di controinteressati e la mancanza di un interesse pubblico concreto e attuale all’intervento espulsivo. L’appellante ha contestato la qualificazione degli atti come meramente vincolati ed esecutivi del giudicato, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare autonomamente la situazione concreta e ponderare gli interessi coinvolti, verificando l’attualità dell’interesse pubblico all’eliminazione degli effetti ormai consolidati.
La decisione
L’appello è stato accolto e, in riforma della sentenza del TAR, è stato accolto il ricorso di primo grado, con annullamento dei provvedimenti impugnati. Il Consiglio di Stato ha confermato che la precedente sentenza n. 5562 del 2022 aveva definitivamente accertato l’indefettibilità del possesso dell’abilitazione all’insegnamento sin dall’origine e quindi l’illegittimità dell’ammissione del candidato alla procedura. Tuttavia, ha distinto tale questione dalla successiva legittimità degli atti adottati dall’amministrazione dopo il consolidarsi di una distinta sequenza amministrativa, caratterizzata dall’inserimento in graduatoria, dall’individuazione per l’immissione in ruolo, dalla stipulazione del contratto e dalla protrazione del servizio per più anni scolastici. Il giudicato non aveva imposto in modo puntuale e necessitato l’adozione degli atti demolitori successivi; pertanto, l’amministrazione non poteva considerarli automaticamente vincolati, ma doveva effettuare una specifica valutazione del quadro fattuale e degli interessi coinvolti. Sebbene fosse stato avviato il procedimento e fossero state acquisite le osservazioni dell’interessato, i provvedimenti si erano limitati sostanzialmente a richiamare la sentenza del Consiglio di Stato, senza esplicitare l’interesse pubblico concreto e attuale all’adozione di una misura espulsiva di tale intensità. In particolare, non era stato chiarito quale utilità ripristinatoria potesse derivare dall’intervento in una situazione caratterizzata dall’esaurimento della graduatoria e dall’assenza di aspiranti utilmente collocabili o di altri controinteressati. Gli atti risultavano quindi meramente demolitori e non sorretti dalla necessaria dimostrazione di un vantaggio pubblico attuale. La domanda risarcitoria è stata dichiarata inammissibile per genericità, non essendo stato allegato e provato un danno ulteriore e diverso rispetto agli effetti ripristinatori derivanti dall’annullamento. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 114, l. 107/2015
Base normativa del bando di concorso per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria.
art. 3, comma 1, DDG n. 106/2016
La lex specialis richiedeva il possesso dell’abilitazione all’insegnamento quale requisito di partecipazione; il Consiglio di Stato ha dato atto che tale requisito mancava originariamente.
art. 4, comma 2-bis, d.l. 115/2005
La disposizione era stata ritenuta dal TAR non applicabile alla fattispecie, qualificata come procedura selettivo-concorsuale e non idoneativa; la sentenza d’appello non fonda tuttavia su tale norma la propria decisione.
Richiamato in relazione alla domanda risarcitoria, dichiarata inammissibile per genericità e per mancata allegazione e prova di un danno ulteriore rispetto all’effetto ripristinatorio dell’annullamento.
Massime di principio
- L’esecuzione di un giudicato che accerta l’illegittimità originaria dell’ammissione a una procedura selettiva non rende automaticamente vincolati e meramente esecutivi tutti gli atti successivi incidenti su una situazione amministrativa e lavorativa nel frattempo consolidatasi, quando il giudicato non ne abbia imposto l’adozione con contenuto puntuale e necessitato.
- Quando l’amministrazione interviene a distanza di tempo su una sequenza amministrativa culminata nell’inserimento in graduatoria, nell’immissione in ruolo e nella protrazione del servizio, deve valutare concretamente i fatti e gli interessi coinvolti, anche se l’intervento trae origine da una precedente pronuncia giurisdizionale.
- L’adozione di una misura espulsiva in una procedura concorsuale, dopo il decorso di un significativo periodo di tempo, richiede la verifica della persistente attualità dell’interesse pubblico che la sorregge; il mero richiamo al giudicato non sostituisce tale valutazione.
- L’intervento demolitorio non è adeguatamente giustificato quando, per l’esaurimento della graduatoria e l’assenza di aspiranti utilmente collocabili o di controinteressati, non risulti alcun concreto effetto ripristinatorio sulla procedura e l’amministrazione non dimostri un attuale vantaggio pubblico.
- La domanda risarcitoria è inammissibile per genericità quando non individui né provi un danno ulteriore e diverso rispetto agli effetti ripristinatori conseguenti all’annullamento dell’atto illegittimo.
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