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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1069/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava in cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la condanna del Tribunale per il reato previsto dall'art. 497-bis, commi 1 e 2 c.p., per aver formato due carte di identità valide per l'espatrio recanti la propria effige fotografica. In cassazione si censurava la motivazione della Corte territoriale per presunta manifesta illogicità: secondo il ricorrente la Corte aveva affermato assertivamente che le effigi sui documenti ritraevano senza dubbio l'imputato e aveva ritenuto superfluo un accertamento tecnico (esame antropometrico), mentre la difesa in appello aveva messo in dubbio la riconducibilità delle fotografie all'imputato.

La decisione

La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile per evidente genericità sia intrinseca sia estrinseca. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata: la riconducibilità delle fotografie all'imputato era supportata sia dalla constatazione visiva degli agenti verbalizzanti sia dall'ammissione/confessione resa dallo stesso Leopoldo in sede di udienza di convalida; inoltre i documenti falsi erano stati rinvenuti nascosti nell'abitazione dell'imputato. Per questi motivi il ricorso non ha prospettato rilievi specifici tali da superare il filtro di ammissibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 497-bis cod. pen.

    art. 497-bis commi 1 e 2 cod. pen.

    La norma è stata interpretata nel senso che la formazione di documenti di identificazione falsi validi per l'espatrio, recanti la propria effige, integra il reato contestato; la condanna è fondata sulla materialità del falso (documenti sequestrati) e sulla riconducibilità delle fotografie all'autore, comprovata anche dall'ammissione dello stesso imputato.

  • principio processuale di ammissibilità del ricorso per cassazione

    Il giudice di legittimità conferma che il ricorso per cassazione richiede censure specifiche e confrontabili con la motivazione impugnata: deduzioni generiche o non confrontate con i passaggi decisori della sentenza impugnata determinano l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La riconoscibilità di una persona su documenti può essere ritenuta sufficiente se sostenuta da constatazione visiva degli agenti e/o da ammissioni/confessioni dell'imputato; l'esame tecnico (antroposomatico) non è obbligatorio se non richiesto e se la prova di identificazione è già solida.
  • In cassazione non sono ammissibili censure generiche: il ricorso deve indicare in modo preciso e motivato gli errori di diritto o le illogicità della motivazione da cui emerge il danno processuale.
  • Se i documenti falsi sono materialmente rinvenuti e occultati presso l'abitazione dell'imputato, ciò rafforza la prova della responsabilità e può rendere superfluo ulteriore accertamento tecnico sull'identità raffigurata.
  • La difesa che intende ottenere accertamenti tecnici deve provare la necessità e richiederli nei gradi di giudizio opportuni; l'omissione di richieste istruttorie rilevanti può indebolire successivi motivi di impugnazione in cassazione.
  • Un ricorso in cassazione infondato o genericamente formulato può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di somme a favore della Cassa delle ammende.

Testo integrale

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