Cassazione Penale, Ordinanza n. 36457/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli che aveva respinto la sua richiesta di espiare la pena in misura alternativa, ossia mediante affidamento in prova. Nel corso del giudizio di legittimità è però emerso, da certificato del D.A.P., che il ricorrente ha terminato di espiare la pena in data 18 agosto 2025. La questione posta al giudice di legittimità non riguardava quindi il merito della misura alternativa, ma la permanenza dell'interesse a coltivare l'impugnazione dopo l'avvenuta espiazione della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che, essendo il condannato già stato rimesso in libertà per intervenuta espiazione della pena prima della decisione di cassazione, l'eventuale eliminazione dell'ordinanza impugnata non avrebbe potuto procurargli una situazione pratica più favorevole. La Corte ha anche precisato che, in tale ipotesi, alla declaratoria di inammissibilità non consegue la condanna alle spese né alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, poiché non vi è soccombenza, neppure virtuale.
Norme richiamate
Il ricorso deve essere sorretto da un interesse attuale e concreto; se tale interesse viene meno per fatti sopravvenuti, l'impugnazione diventa inammissibile.
La Corte richiama il principio per cui la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria non segue quando l'inammissibilità non è espressione di soccombenza, neppure virtuale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto dal condannato contro il diniego di una misura alternativa diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse se, prima della decisione, la pena è stata integralmente espiata e il ricorrente è già stato rimesso in libertà.
- L'interesse all'impugnazione deve persistere fino alla decisione di legittimità: se l'annullamento del provvedimento impugnato non è più idoneo a produrre un vantaggio pratico per il ricorrente, il ricorso non è esaminabile nel merito.
- La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, quando manca una soccombenza anche solo virtuale.
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