Cassazione Civile, Ordinanza n. 33865/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha preso atto dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti nel corso del giudizio di legittimità. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, anche con riguardo alle spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di una dipendente nei confronti dell'INPS volta a ottenere la condanna dell'Istituto alla restituzione di somme già corrisposte e poi ripetute, in relazione a un'attività che la lavoratrice qualificava come ulteriore rispetto alle mansioni affidate, consistente nella stima di immobili nell'ambito di pratiche di mutuo. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che tale attività fosse strettamente correlata all'incarico e rientrasse nei compiti e doveri d'ufficio, con conseguente esclusione del diritto a una remunerazione autonoma ai sensi dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. In cassazione la ricorrente ha proposto cinque motivi, ma il testo non ne specifica il contenuto analitico; risulta solo che il ricorso è stato resistito dall'INPS. Prima della decisione, l'INPS ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, allegando un accordo conciliativo sottoscritto tra le parti.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
richiamato dalla Corte d'appello come norma che esclude una remunerazione autonoma per attività strettamente correlate all'incarico e rientranti nei compiti e doveri d'ufficio
Massime di principio
- Quando le parti raggiungono un accordo conciliativo idoneo a definire integralmente la controversia nelle more del giudizio di cassazione, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
- In presenza di cessazione della materia del contendere derivante da conciliazione, la decisione non contiene una pronuncia di merito sulla fondatezza delle censure e la lite viene definita in rito.
- La qualificazione di un'attività del dipendente pubblico come compresa nei compiti e doveri d'ufficio può escludere il diritto a una remunerazione ulteriore ai sensi dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, secondo il ragionamento seguito dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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