Sentenza del 11/05/2016 n. 9550 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
A seguito dell'esito negativo dell'accertamento con adesione, l'Agenzia delle entrate aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1997, determinando analitico-induttivamente una maggiore materia imponibile ai fini IVA e irrogando la relativa sanzione. Il contribuente aveva impugnato l'atto ottenendone l'annullamento sia in primo grado sia in appello. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione, denunciando, principalmente, la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o insufficiente e, inoltre, l'insufficienza della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la Commissione tributaria regionale, sebbene con motivazione sintetica, aveva comunque indicato le ragioni della decisione: le diverse sentenze riguardanti la stessa vicenda non erano automaticamente vincolanti e l'accesso dei verbalizzanti effettuato nel 2005 era temporalmente non pertinente rispetto all'anno d'imposta 1997. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza del quesito di fatto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.500 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72
Le agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi, secondo le regole applicabili alla rappresentanza e difesa erariale.
R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43
Consente il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in favore delle amministrazioni pubbliche, senza che sia necessario uno specifico mandato alle liti o una procura speciale, trattandosi di rapporti interni tra amministrazione e Avvocatura.
Codice di procedura civile, art. 132, n. 4
La sentenza deve contenere una motivazione. La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere, anche sinteticamente, le ragioni poste a fondamento della decisione.
Codice di procedura civile, art. 118 disp. att.
Richiede che la motivazione della sentenza esponga gli elementi essenziali del ragionamento decisorio, senza imporre una trattazione dettagliata di ogni argomento prospettato dalle parti.
Costituzione, art. 111
Impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto rispettato tale obbligo, poiché la motivazione della sentenza regionale, pur concisa, era comprensibile e non meramente apparente.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la nullità della sentenza o del procedimento, inclusa l'eventuale mancanza assoluta o apparenza della motivazione.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 4
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente i motivi per cui si chiede la cassazione della sentenza.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Per le sentenze soggette alla disciplina ratione temporis, i motivi relativi a vizi di motivazione dovevano essere accompagnati da uno specifico quesito di fatto. La sua mancanza rende il motivo inammissibile.
Massime di principio
- Una motivazione d'appello non deve esaminare analiticamente ogni argomento delle parti: è sufficiente che indichi in modo comprensibile le ragioni essenziali della decisione. La motivazione è nulla solo se manca del tutto, è apparente o non consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice.
- Le sentenze pronunciate in altri giudizi tra le stesse parti e relative alla medesima vicenda non sono automaticamente vincolanti, salvo che ricorrano i presupposti dell'efficacia del giudicato o di uno specifico vincolo giuridico.
- Gli elementi probatori devono essere pertinenti temporalmente all'anno d'imposta contestato. Un sopralluogo o una descrizione dello stato dei luoghi effettuati molti anni dopo possono risultare non decisivi per dimostrare la situazione esistente nel periodo fiscale oggetto di accertamento.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono rispettare rigorosamente i requisiti formali previsti dalla legge applicabile al momento del deposito. La mancanza di un requisito, come il quesito di fatto previsto dall'art. 366-bis c.p.c. quando applicabile, comporta l'inammissibilità del motivo.
- L'Agenzia delle entrate può essere rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato senza necessità di una procura speciale o di un mandato alle liti separato, trattandosi di un rapporto disciplinato internamente tra l'ente e l'Avvocatura erariale.
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