Cassazione Penale, Sentenza n. 27961/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello contestando vizi di motivazione: la sentenza non fornirebbe prove sufficienti e non esplicherebbe l'inferenza logica con cui si è ritenuta la loro responsabilità per tre furti pluriaggravati. In particolare si eccepisce che non sono stati individuati né reperti riconducibili agli imputati (beni provenienti dai furti su auto, abitazioni o persone) né elementi probatori tali da collegare in modo certo gli imputati ai fatti. Inoltre si contestava la mancata valutazione sulla utilizzabilità dei tracciati GPS registrati su CD e la loro trasfusione nelle annotazioni di P.G.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la motivazione della Corte d'appello presenti un 'salto logico': la mera presenza dei veicoli o degli imputati nei luoghi dei furti (anche se accertata tramite GPS o avvistamenti) non è stata accompagnata da una compiuta argomentazione che giustificasse l'attribuzione dei furti "oltre ogni ragionevole dubbio". Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia per un nuovo esame del compendio probatorio, con l'avvertenza di non ripetere i vizi motivazionali riscontrati e di accertare la sussistenza della condizione di procedibilità della querela per i delitti in contestazione.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
richiesta e lettura della requisitoria scritta e possibilità di non tenere discussione orale
norma richiamata per giustificare la gestione scritta della requisitoria e la mancata discussione orale; qui usata per la fase di cassazione e per l'ammissione della requisitoria scritta del P.G.
decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, art. 5-duodecies (conv. L. 30 dicembre 2022, n. 199)
norma di proroga applicativa della disciplina procedurale
richiamata per la validità delle disposizioni procedurali connesse all'art. 23 del d.l. 137/2020
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
limiti di estensione del ricorso
richiamata per delimitare i termini e i limiti delle censure in cassazione
codice di procedura penale, art. 530, comma 2
principio di assoluzione quando sussiste un ragionevole dubbio
la Corte ricorda che l'insufficienza e l'incertezza probatoria che determinano un ragionevole dubbio impongono l'assoluzione; in applicazione di tale principio, la prova della colpevolezza deve superare la soglia dell'"oltre ogni ragionevole dubbio"
Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 (Troise)
giurisprudenza richiamata sul rapporto tra presunzione di innocenza e ragionevole dubbio
ribadito che la regola probatoria è asimmetrica: per la condanna serve certezza della colpevolezza, per l'assoluzione basta un dubbio processualmente fondato
Massime di principio
- La mera presenza di una persona o del suo veicolo nelle vicinanze del luogo in cui è stato commesso il reato (anche se documentata da GPS) non è di per sé sufficiente a fondare una condanna: il giudice deve spiegare in modo coerente e completo l'inferenza logica che conduce dall'accertamento della presenza alla attribuzione della responsabilità penale.
- Quando la prova è essenzialmente indiziaria occorre che il complesso degli indizi sia organico, coerente e tale da escludere in modo plausibile e non meramente astratto alternative compatibili: altrimenti sussiste un ragionevole dubbio che impone l'assoluzione.
- Il giudice d'appello, nel confermare una sentenza di primo grado, deve indicare i criteri e i passaggi argomentativi che collegano elementi materiali (es. dati GPS, avvistamenti, fermo da parte delle forze di polizia) al convincimento sulla responsabilità, evitando salti logici.
- Se l'atto di impugnazione in Cassazione denuncia carenze motivazionali sostanziali, la Corte può annullare con rinvio per consentire al giudice di merito un nuovo esame: il nuovo giudizio è libero ma non può ripetere i vizi motivazionali censurati.
- In situazioni simili la difesa può efficacemente contestare la utilizzabilità o il valore probatorio dei tracciati GPS e chiedere che venga esplicitamente valutata la loro attendibilità, la catena di custodia e l'eventuale necessità di riscontri autonomi.
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