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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20190/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione per violazione dell'art. 125 c.p.p. per carenza di motivazione sul giudizio di attuale pericolosità sociale: si censura che la Corte di appello avrebbe confermato il giudizio del 2010 fondato su presunzioni e congetture senza considerare la decisione del Tribunale di sorveglianza (Venezia) che aveva revocato la misura per cessata pericolosità e senza fornire elementi attuali a sostegno della pericolosità.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione adeguata: ha valorizzato il numero e la gravità dei precedenti penali come indice di elevata pericolosità sociale e ha ritenuto che il tempo trascorso e la condotta positiva in detenzione avessero solo attenuato, ma non eliso, la pericolosità. La Corte ha inoltre ritenuto che la decisione del Tribunale di sorveglianza fosse stata conosciuta e valutata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    La norma impone una motivazione presente e non apparente; la Corte di Cassazione controlla la completezza della motivazione nei limiti del sindacato di legittimità, ritenendo qui la motivazione della Corte d'appello sufficiente a giustificare la conferma della misura

  • art. 10 d.lvo n. 159/2011

    Consente il ricorso per cassazione avverso i decreti in materia di misure di prevenzione personali per violazione di legge; la Corte evidenzia che, sotto il profilo motivazionale, l'impugnazione è ammissibile solo per motivazione mancante o solo apparente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese a seguito del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Un ricorso in Cassazione contro decisioni su misure di prevenzione personali è efficace solo se dimostra la mancanza o l'apparenza della motivazione sul punto centrale (art. 125 c.p.p.).
  • La Corte di merito può fondare la prosecuzione di una misura di prevenzione sulla gravità e sulla quantità dei precedenti penali; la buona condotta in detenzione può attenuare ma non necessariamente elidere la pericolosità sociale.
  • La revoca o decisione favorevole del giudice di sorveglianza non annulla automaticamente il giudizio della Corte d'appello: questa deve essere conosciuta e valutata, ma può comunque ritenere sussistente pericolosità attuale se i dati complessivi lo giustificano.
  • In sede di legittimità il sindacato è limitato al rispetto della motivazione: per ottenere l'annullamento è necessario far emergere carenze specifiche nella motivazione (assenza di valutazione di elementi rilevanti o motivazione meramente apparente).
  • Per contestare efficacemente la continuazione di una misura di prevenzione è utile fornire elementi attuali e concreti sull'assenza di pericolosità (documentazione di reinserimento, valutazioni trattamentali, certificazioni di comportamento, decisioni del magistrato di sorveglianza), e indicare dove la motivazione della corte sia omessa o contraddittoria.

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