Parere n. 468/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Laboratoire Huckert’s Italia s.r.l., contro il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e nei confronti della Regione Toscana nonché dell’Ausl Toscana centro, dell’Ausl Toscana nord ovest, dell’Ausl Toscana sud est, dell’AOU Pisana, dell’AOU Senese, dell’AOU Careggi, dell’AOU Meyer, della Estar e della Stryker Italia s.r.l. per l’annullamento: - del decreto del Ministero della salute del 6 luglio 2022, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - nonché ove occorra in parte qua: - della circolare MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78; - della circolare MEF – MDS, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 – integrazione della nota del 19 febbraio 2016; - della circolare MEF – MDS, prot. n. 21179 dell’8 febbraio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, co. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, come modificato dall’art. 1, co. 557 della L. 30 dicembre 2018, n. 145; - della circolare MEF – MDS, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della circolare MEF – MDS, prot. n. 7435 del 17 marzo 2020 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – individuazione delle fatture di interesse per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno2015, n.78, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n.145, art.1, co. 557; - dell’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. n. 181 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto Rep. n. 182 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per l’anno 2019; - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022; - dell’intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – Schema di Decreto Ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115; - dell’intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – intesa sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’articolo 18, co. 1, del decreto legge 9 agosto 2022 n.115, tetti dispositivi medici 2015-2018; - del decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale; - del decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto; - altresì del decreto n. 24681 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana unitamente ai relativi Allegati 1, 2, 3, 4 e 5; - della comunicazione di avvio del procedimento del 14 novembre 2022; - nonché, ove possa occorrere, della deliberazione n. 1363 del 30 settembre 2019 del Direttore Generale dell’AUSL Toscana Centro; - della deliberazione n. 769 del 5 settembre 2019 del Direttore Generale dell’AUSL Toscana Nord Ovest; - della deliberazione n. 1020 del 16 settembre 2019 del Direttore Generale dell’AUSL Toscana Sud Est; - della deliberazione n. 623 del 6 settembre 2019 del Direttore Generale dell’AOU Pisana; - della deliberazione n. 740 del 30 agosto 2019 del Direttore Generale dell’AOU Senese; - della deliberazione n. 643 del 16 settembre 2019 del Direttore Generale dell’AOU Careggi; - della deliberazione n. 497 del 9 agosto 2019 del Direttore Generale dell’AOU Meyer; - della deliberazione n. 386 del 27 settembre 2019 del Direttore Generale dell’ESTAR; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto; - nonché, valutate le relative istanze, per la remissione ed il rinvio alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia Europea.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione degli atti statali e regionali relativi al sistema di payback dei dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa negli anni 2015-2018, nonché richiesta di sospensione cautelare e di rinvio alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia dell’Unione europea
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato numerosi atti presupposti e applicativi del sistema di payback, tra cui i decreti del Ministero della salute del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, circolari ministeriali, accordi e intese in sede Stato-Regioni, atti regionali e deliberazioni delle aziende sanitarie toscane. Ha dedotto, da un lato, l’illegittimità costituzionale ed eurounitaria dell’art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015 e, dall’altro, vizi propri delle modalità di fissazione dei tetti di spesa, accertamento e ripartizione dello sforamento, nonché del provvedimento della Regione Toscana. I motivi hanno riguardato, tra l’altro, la violazione degli artt. 3, 9, 23, 32, 41, 53, 97 e 117 Cost., della direttiva 2014/24/UE, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della CEDU, dei Trattati UE, dei principi di certezza del diritto, legittimo affidamento, proporzionalità, trasparenza, partecipazione, buona fede e leale collaborazione, oltre a difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, irragionevolezza e disparità di trattamento. Il Ministero della salute ha comunicato che, a seguito di opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso era stato trasposto dinanzi al TAR Lazio, dove risultava pendente con il n. 4618/2023 R.G.
Il parere
La Sezione ha ritenuto che, in ragione dell’opposizione proposta ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e della conseguente trasposizione del ricorso davanti al TAR Lazio, il ricorso straordinario non potesse più essere esaminato in sede consultiva. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per trasposizione, senza esaminare i motivi di merito, le questioni di legittimità costituzionale ed eurounitaria e le richieste di rinvio pregiudiziale. L’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita.
Osservazioni
Trasposizione del ricorso ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
L’opposizione dell’amministrazione ha determinato la trasposizione del ricorso straordinario dinanzi al TAR Lazio. La pendenza del giudizio giurisdizionale rende improcedibile il ricorso straordinario per alternatività dei rimedi.
Istanza cautelare
La richiesta di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati è assorbita dalla dichiarazione di improcedibilità per trasposizione.
Norme richiamate
L’opposizione comporta la trasposizione del ricorso straordinario davanti al giudice amministrativo competente; la successiva pendenza del giudizio determina l’improcedibilità del ricorso straordinario.
art. 9-ter decreto-legge n. 78/2015
sistema del payback dei dispositivi medici
La disposizione è stata contestata dalla ricorrente sotto profili costituzionali ed eurounitari, ma la Sezione non ne ha esaminato la legittimità a causa della trasposizione del ricorso.
direttiva 2014/24/UE
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione al sistema del payback; la questione non è stata esaminata nel merito.
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Il ricorso straordinario è alternativo al ricorso giurisdizionale e, in caso di opposizione, deve essere trasposto davanti al giudice amministrativo.
Massime di principio
- Quando un ricorso straordinario è oggetto di opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e viene trasposto davanti al giudice amministrativo, la pendenza del giudizio giurisdizionale comporta l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione.
- La trasposizione del ricorso straordinario impedisce al Consiglio di Stato di esaminare nel merito i motivi di ricorso, comprese le questioni di legittimità costituzionale ed eurounitaria prospettate dal ricorrente.
- La dichiarazione di improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione assorbe l’istanza cautelare proposta nell’ambito del procedimento consultivo.
Payback dei dispositivi medici e trasposizione del ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un’impresa fornitrice di dispositivi medici contro gli atti statali e regionali relativi al sistema di payback per il superamento dei tetti di spesa degli anni 2015-2018. Il ricorso comprendeva anche un’istanza cautelare e richieste di rinvio alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Atti impugnati e questioni dedotte
La ricorrente ha impugnato, tra gli altri, i decreti del Ministero della salute del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, numerose circolari ministeriali, accordi e intese in sede Stato-Regioni, provvedimenti della Regione Toscana e deliberazioni delle aziende sanitarie e ospedaliere toscane.
Le censure hanno riguardato:
- la legittimità costituzionale ed eurounitaria dell’art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, istitutivo del sistema di payback dei dispositivi medici;
- la compatibilità del sistema con la direttiva 2014/24/UE, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la CEDU e i Trattati UE;
- la violazione degli artt. 3, 9, 23, 32, 41, 53, 97 e 117 Cost.;
- la violazione dei principi di certezza del diritto, legittimo affidamento, proporzionalità, trasparenza, buona fede e leale collaborazione;
- vizi relativi alla fissazione dei tetti di spesa, all’accertamento dello sforamento e alla ripartizione dell’onere tra le imprese;
- difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento e sviamento;
- violazioni delle garanzie partecipative nel procedimento seguito dalla Regione Toscana.
Trasposizione davanti al TAR Lazio
Il Ministero della salute ha comunicato che, a seguito di opposizione proposta ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso era stato trasposto davanti al TAR Lazio, dove risultava pendente con il numero di ruolo generale 4618/2023.
La Sezione ha ritenuto attendibile tale comunicazione e ha applicato il principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale. La trasposizione trasferisce la controversia davanti al giudice amministrativo e preclude la prosecuzione del procedimento consultivo sul medesimo ricorso.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione non ha esaminato le numerose questioni sostanziali prospettate dalla ricorrente, incluse le censure di illegittimità costituzionale ed eurounitaria dell’art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, né ha valutato la necessità di rinvii pregiudiziali.
La causa è stata definita esclusivamente sulla base della trasposizione del ricorso. L’istanza cautelare è stata considerata assorbita, poiché la dichiarazione di improcedibilità ha fatto venir meno la possibilità di adottare misure cautelari nell’ambito del procedimento straordinario.
Conclusione
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione, con assorbimento dell’istanza cautelare. Le questioni di merito restano affidate al giudizio pendente davanti al TAR Lazio.
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