Cassazione Penale, Ordinanza n. 08515/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e in parte basato su censure di merito, comunque già esaminate e disattese con argomenti corretti dal Tribunale di sorveglianza. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia che aveva rigettato il reclamo contro un decreto del DAP applicativo della sorveglianza particolare per sei mesi, con varie prescrizioni. Nel ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare la falsa applicazione del principio di proporzionalità e il mancato annullamento del provvedimento amministrativo, sostenendo che la motivazione fosse meramente apparente e che le circostanze di fatto fossero state male valutate. La decisione impugnata aveva valorizzato: il possesso reiterato di telefoni cellulari in istituto, l'opposizione all'allocazione di un altro detenuto nella stessa cella, la minaccia a un operatore di polizia penitenziaria con una lametta da barba sporca di sangue, la conseguente compromissione dell'ordine e della sicurezza interna, nonché la giustificazione della privazione del fornellino per l'indole aggressiva del reclamante e la congruità della durata semestrale della misura. Il ricorrente chiedeva, in sostanza, una diversa lettura di tali circostanze e la caducazione della misura.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo i casi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze, pur formalmente prospettate come violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del fatto già compiuta dal giudice di merito.
- La motivazione del provvedimento di sorveglianza è sufficiente quando dà conto, con argomenti non manifestamente illogici, delle condotte detenute idonee a compromettere ordine e sicurezza interna e della proporzionalità delle prescrizioni applicate rispetto alla pericolosità manifestata.
- La reiterata disponibilità di telefoni cellulari in istituto, unita a condotte minacciose verso il personale penitenziario, può integrare un significativo indice di turbamento dell'ordine interno e giustificare l'adozione o il mantenimento di un regime detentivo differenziato.
- In sede di legittimità non è censurabile come vizio di motivazione la mera riproposizione di questioni già vagliate e disattese dal giudice di merito, in assenza di specifiche carenze argomentative o manifeste illogicità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo esoneri, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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