Cassazione Civile, Ordinanza n. 09777/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
L'istituto contribuente ha impugnato, dinanzi ai giudici tributari, due avvisi di accertamento ICI relativi alle annualità 2010 e 2011, emessi per immobili di proprietà dell'ente e adibiti ad uso scolastico e a case per ferie. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva poi accolto solo parzialmente l'appello. In cassazione l'istituto ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, ma nelle more ha depositato comunicazione di intervenuta cessazione della materia del contendere, allegando un accordo stragiudiziale del 5 dicembre 2023 che definiva anche il presente giudizio e chiedendo l'estinzione del processo. Successivamente ha depositato prova del pagamento delle prime cinque rate e copia dell'accordo, sottoscritto dal Direttore di Roma Capitale, nel quale era prevista anche la compensazione delle spese di lite e la definizione extragiudiziale degli avvisi di accertamento ICI n. 17514 e n. 17515.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'accordo stragiudiziale intervenuto tra le parti e della definizione extragiudiziale della controversia, dichiarando l'estinzione del giudizio di cassazione per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite secondo l'istanza concorde delle parti e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente, in ragione dell'esito conciliativo.
Norme richiamate
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore contributo unificato
L'esito conciliativo del giudizio esclude l'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
È richiamata come legge modificativa dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando le parti definiscono stragiudizialmente l'intera controversia pendente in cassazione, con accordo che copre espressamente anche il giudizio di legittimità, la Corte dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
- Se l'accordo transattivo prevede la compensazione delle spese di lite e tale soluzione è condivisa dalle parti, il giudice può disporre la compensazione delle spese.
- L'intervenuta definizione conciliativa della lite esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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