Cassazione Penale, Ordinanza n. 37114/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 30 aprile 2026 del Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, che aveva respinto la richiesta di riconoscere, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., la continuazione tra reati oggetto di sentenze irrevocabili. La difesa ha depositato motivi nuovi il 27 luglio 2026. Dal testo risulta che le condotte considerate dal giudice dell’esecuzione riguardavano due episodi di spaccio, relativi alla prima e alla seconda delle sentenze indicate, commessi a quattro anni di distanza, con diverse modalità esecutive e in due piazze di spaccio distanti circa dieci chilometri. Il contenuto specifico dei motivi di ricorso e dei motivi nuovi non è riportato; la decisione affronta la verifica del disegno criminoso unitario e la sufficienza degli elementi allegati per ottenerne il riconoscimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che il riconoscimento della continuazione richiede una verifica rigorosa dell’esistenza, già al momento del primo reato, di una programmazione almeno nelle linee essenziali dei reati successivi. Omogeneità dei reati, identità del bene protetto e contiguità temporale o spaziale sono indici non sufficienti, da soli, a dimostrare un’unica deliberazione criminosa. Nel caso concreto, la motivazione del giudice dell’esecuzione valorizzava la distanza di quattro anni tra gli episodi, le diverse modalità esecutive e la distanza di circa dieci chilometri tra i luoghi di commissione; la valutazione di fatto era quindi sorretta da motivazione adeguata e non censurabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero.
Norme richiamate
il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali
In sede esecutiva, la continuazione può essere riconosciuta solo dopo una verifica rigorosa che accerti la programmazione dei reati successivi, almeno nelle linee essenziali, già al momento della commissione del primo reato.
con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, in assenza di ipotesi di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui quantificata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva presuppone una verifica approfondita e rigorosa che dimostri che, al momento del primo reato, quelli successivi erano già programmati almeno nelle loro linee essenziali.
- L’omogeneità dei reati o del bene protetto e la contiguità spazio-temporale costituiscono soltanto indici sintomatici: da soli non dimostrano l’esistenza di un’unica deliberazione criminosa e possono essere compatibili con abitualità criminosa o con scelte illecite contingenti.
- Il condannato che chiede in sede esecutiva il riconoscimento della continuazione deve allegare elementi specifici e concreti idonei a sostenere l’esistenza del programma criminoso unitario; il mero richiamo all’identità o analogia dei reati o alla loro vicinanza cronologica non è sufficiente.
- L’accertamento dell’unicità del disegno criminoso è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione quando la motivazione manchi o non sia adeguata.
Come è indicizzato
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