Cassazione Penale, Sentenza n. 8124/2023 del 23/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Torino che, confermando in parte la condanna per bancarotta (distrattiva e documentale) inflitta in primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta semplice e rideterminato la pena. Il ricorrente contestava: 1) travisamento della prova e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale della bancarotta distrattiva (sostenendo che i beni locati erano effettivamente sublocati e rintracciabili); 2) erronea qualificazione come amministratore di fatto; 3) mancata valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni dei coimputati; 4) utilizzabilità indebita delle dichiarazioni rese al curatore fallimentare in violazione dell'art. 526 cod. proc. pen.; 5) carenze in ordine al dolo nella bancarotta documentale; 6-7) vizi nella valutazione della recidiva (in particolare contestazione dello iato temporale tra precedente irrevocabile e il fatto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi al travisamento della prova e alla mancanza di elementi per la bancarotta distrattiva, confermando il principio che, in caso di mancato rinvenimento dei beni alla dichiarazione di fallimento, grava sull'amministratore l'onere di dimostrarne la destinazione. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione che ha qualificato l'imputato come amministratore di fatto sulla base di inequivoci indici probatori (promozione/gestione dei contratti di leasing, riferimento per la banca, coincidenza di sedi). Sulla utilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore ha richiamato la giurisprudenza che le ritiene utilizzabili a condizione che la difesa non abbia richiesto l'esame del dichiarante; nella specie la difesa non aveva richiesto l'escussione dei coimputati, per cui le dichiarazioni sono state valutate lecite e riscontrate. Il motivo sul dolo nella bancarotta documentale è stato ritenuto infondato in quanto i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la configurazione del dolo generico. Le doglianze sulla recidiva con nuovo argomento di 'assenza dello iato temporale' sono state dichiarate inedite e quindi inammissibili. Per l'inammissibilità del ricorso è stato disposto anche il pagamento delle spese e l'assegnazione di una somma alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'oggetto della censura in Cassazione ai motivi già dedotti in appello; utilizzata per valutare la congruità del ricorso rispetto ai motivi di appello
Regola l'esame dei testi e la possibilità di considerare inutilizzabili le dichiarazioni di chi si è volontariamente sottratto all'esame in dibattimento; la Corte ha richiamato il principio che le dichiarazioni al curatore sono utilizzabili se la difesa non ha richiesto l'esame del dichiarante, mentre sono inutilizzabili se la difesa ha richiesto l'esame e il dichiarante si è sottratto
art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria; la Corte ha osservato che il curatore fallimentare non rientra in tali categorie, quindi le sue relazioni non sono soggette a questa esclusione
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata per escludere che l'attività del curatore sia assimilabile a funzioni ispettive o di polizia giudiziaria; pertanto le dichiarazioni al curatore hanno natura di prova documentale
art. 33 l. fall. (legge fallimentare)
Prevede la relazione del curatore; la Corte ha ritenuto utilizzabili, come prova documentale, le informazioni riportate nella relazione redatta ai sensi di tale articolo, con i limiti dettati dall'art. 526 cod. proc. pen.
Principio probatorio relativo alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni del curatore e dei coimputati tramite riscontri esterni
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in cassazione in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Quando, al momento della dichiarazione di fallimento, beni risultano mancanti, sussiste una presunzione di distrazione: grava sull'amministratore l'onere di provare la reale destinazione dei beni per escludere il reato di bancarotta distrattiva
- La qualificazione di 'amministratore di fatto' richiede prove significative e convergenti di esercizio effettivo di funzioni direttive (es. promozione di contratti, funzioni di riferimento presso istituti di credito, coincidenza di sedi), non si valuta solo la titolarità formale
- I giudizi di travisamento della prova in Cassazione sono molto circoscritti: deve trattarsi di una "distorsione manifesta" dell'elemento probatorio trasposto dal giudice di merito; non è ammessa una rinnovata valutazione di merito o una diversa interpretazione delle stesse risultanze
- Le dichiarazioni rese ai curatori fallimentari hanno natura di prova documentale e sono utilizzabili in processo penale, salvo il divieto se la difesa ha chiesto l'escussione del dichiarante e questi si è volontariamente sottratto (art. 526 cod. proc. pen.)
- Sul tema della bancarotta documentale il dolo può essere ravvisato anche come dolo generico quando la tenuta della contabilità è omessa, confusa o resa tale da impedire la ricostruzione del patrimonio aziendale
- In Cassazione non sono ammissibili nuove questioni non sollevate in precedenza nei gradi di merito; doglianze 'inedite' introdotte per la prima volta in Cassazione (es. nuovi profili temporali della recidiva) sono dichiarate inammissibili
- La difesa deve chiedere esplicitamente l'escussione di testimoni o coimputati in dibattimento se intende poi dolersi della mancata comparizione; la scelta processuale di non richiedere prove è valutata come rinuncia alla possibilità di criticare la mancata escussione
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