Cassazione Penale, Ordinanza n. 34613/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile, ritenendo il motivo estraneo ai casi di ricorribilità contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare con cui gli era stata applicata la pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. Deduceva vizio motivazionale per la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e chiedeva l'annullamento della decisione. La Corte ha però rilevato che, per le sentenze di patteggiamento pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per specifici motivi: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza relativa alla responsabilità, alla valutazione della prova e alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non rientra tra i motivi consentiti.
Norme richiamate
disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), oggetto dell'impugnazione.
invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di un proscioglimento immediato, ma la Corte esclude che la relativa doglianza sia deducibile in cassazione contro il patteggiamento nei limiti indicati dalla legge.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando la causa è palese.
art. 1, comma 62, L. 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p.
art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017, n. 103
richiamato per indicare la disciplina temporale applicabile alle richieste di patteggiamento e alle relative impugnazioni dopo il 3 agosto 2017.
regola la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per fatti e impugnazioni soggetti alla disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione è limitato ai soli motivi tassativamente previsti dalla legge.
- Non è ammissibile dedurre, avverso il patteggiamento, censure che investano l'affermazione di responsabilità, la valutazione della prova o la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando tali doglianze non rientrino nei motivi tipizzati di ricorribilità.
- Quando la causa di inammissibilità del ricorso è palese, la Corte può dichiararla senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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