Cassazione Civile, Ordinanza n. 34166/2025 del 26/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva impugnato il diniego di protezione speciale emesso dalla Questura e confermato dal Tribunale di Venezia, che aveva rigettato il ricorso ritenendo non provati i presupposti della protezione speciale ex art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998, come modificato dal d.l. 130/2020. In fatto, il Tribunale aveva considerato che l'interessato avesse svolto attività di lavoro autonomo sino al 2020, disponesse di una comunicazione di ospitalità presso un immobile in Italia e di una lettera di un soggetto qualificatosi come datore di lavoro che esprimeva l'intenzione di assumerlo in futuro, ma aveva escluso la prova di un'attuale autonomia economica, di un inserimento sociale e familiare apprezzabile e di legami affettivi, sociali o lavorativi in Italia idonei a fondare il rilievo del diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il richiedente deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998, lamentando che il Tribunale avesse omesso di valorizzare la lunga permanenza in Italia quale indice di consolidamento della vita privata e familiare e che non avesse svolto una valutazione individuale comparativa tra la situazione in Italia e quella del paese di origine, con conseguente violazione dell'art. 8 CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e astratte, perché non specificavano quali concreti pregiudizi alla vita privata e familiare sarebbero derivati dal rimpatrio, né quali diritti fondamentali sarebbero stati compromessi nel paese di origine. Inoltre, il ricorso non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata soprattutto sulla mancanza di allegazioni e prova di una sufficiente integrazione sociale e familiare in Italia, della percezione di redditi adeguati e di legami effettivi tali da precludere il rimpatrio. La Corte ha richiamato il principio già affermato in materia di protezione speciale secondo cui, ai fini dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998, rilevano l'integrazione sociale e familiare in Italia, la durata del soggiorno e i legami con il paese d'origine, senza necessità di un giudizio di comparazione con le condizioni del paese di provenienza. È stato altresì disposto l'ulteriore contributo unificato, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione del Ministero.
Norme richiamate
art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998
La protezione speciale richiede la verifica dei presupposti ostativi all'allontanamento quando il rimpatrio comporti la violazione del diritto alla vita privata e familiare; ai fini del comma 1.1 contano integrazione sociale e familiare in Italia, durata del soggiorno e legami con il paese d'origine, senza necessità di una comparazione con le condizioni del paese di provenienza.
art. 8 CEDU
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare può essere inciso dal rimpatrio solo se sussiste una concreta e apprezzabile compromissione dei legami personali tutelati.
La censura in cassazione era formalmente veicolata come violazione di legge, ma è stata ritenuta in concreto diretta a sollecitare un riesame del merito, quindi inammissibile.
Ha modificato la disciplina della protezione speciale rilevante nel giudizio, poi richiamata dalla Corte come applicabile ratione temporis.
Legge di conversione del D.L. n. 130/2020, richiamata per l'applicabilità temporale della disciplina della protezione speciale.
art. 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003
È stato disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri elementi identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
contributo unificato
È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998, il giudice deve valorizzare in modo diretto l'integrazione sociale e familiare del richiedente in Italia, considerando la natura ed effettività dei vincoli familiari, l'inserimento sociale, la durata del soggiorno e i legami con il paese d'origine.
- La disciplina della protezione speciale non impone, di regola, un giudizio comparativo tra le condizioni di vita in Italia e quelle del paese di provenienza, neppure in forma di comparazione attenuata con proporzionalità inversa.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge, si limiti a contestare in modo generico la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Chi deduce la violazione del diritto alla vita privata e familiare deve allegare e specificare concretamente i fatti da cui deriverebbe la lesione, non essendo sufficiente il richiamo astratto alla lunga permanenza in Italia o a pretesi diritti fondamentali compromessi dal rimpatrio.
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