Cassazione Penale, Sentenza n. 43540/2023 del 26/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rimessione del processo pendente dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania per "grave situazione locale". Si è dedotto che il procedimento, nel quale il ricorrente è imputato in qualità di ufficiale giudiziario (U.N.E.P.) in concorso con oltre dieci avvocati del Foro di Vallo della Lucania, ha prodotto: a) il sequestro dell'intero ufficio U.N.E.P. con paralisi di circa 2000 fascicoli civili; b) l'iniziale indagine a carico di un Giudice onorario (Raffaele Romanelli) la cui posizione sarebbe poi sparita dagli atti e trasmessa/archiviata senza che ciò risultasse immediatamente all'interessato; c) la partecipazione dello stesso Romanelli quale componente del collegio giudicante nonostante l'archiviazione della sua posizione; d) il rigetto di istanze di astensione e di ricusazione nei confronti di due Presidenti del Collegio (De Luca e Tringali); e) presunte anomalie nella verbalizzazione delle escussioni degli agenti di polizia giudiziaria e la presenza di numerosi testimoni (circa 100 avvocati) che svolgono abitualmente attività dinanzi al medesimo Tribunale, con conseguente rischio per la genuinità delle deposizioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione. Motivi: la dedotta situazione non raggiunge la soglia della "grave situazione locale" richiesta per la translatio iudicii, essendo in gran parte costituita da fatti endoprocedimentali rimediabili con astensione o ricusazione; le eccezioni circa le escussioni dei testimoni risultano generiche, basate su illazioni o sospetti non supportati da fatti oggettivi idonei a dimostrare un pericolo concreto per l'imparzialità dell'ufficio giudiziario. Conseguentemente, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento di 1.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ma la Corte ha ritenuto di non disporre la condanna alle spese processuali, affermando il principio secondo cui la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di rimessione non comporta automaticamente la condanna alle spese del procedimento.
Norme richiamate
art. 48, comma 6, cod. proc. pen.
Prevede la facoltà di condannare l'istante al pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione per irrogare la sanzione di 1.000 euro ma ha ritenuto che essa non implichi automaticamente la condanna alle spese processuali.
Disposizione generale sulle spese per la cassazione; la Corte ha escluso l'integrazione di tale norma nella disciplina dell'istanza di rimessione, ritenendo la rimessione un istituto peculiare non assimilabile ad un impugnazione.
art. 46, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce che la richiesta di rimessione può essere sottoscritta dall'imputato personalmente o da un procuratore speciale; la Corte ne trae la conferma della natura non strettamente tecnicistica dell'atto introduttivo del procedimento di rimessione.
art. 571 e art. 613 cod. proc. pen.
Norme sulla redazione e rappresentanza del ricorso per cassazione; la Corte ha precisato che le modifiche che impongono rappresentanza tecnica per il ricorso non si estendono alla richiesta di rimessione, la quale conserva natura e modalità proprie.
Elenca i motivi di impugnazione in cassazione; citato a supporto della distinzione tra rimedio impugnatorio e istanza di rimessione, la Corte conferma che la rimessione non è equivalente a un ricorso per cassazione fondato sui vizi di cui all'art. 606.
art. 111 Cost.
Principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della terzietà/imparzialità del giudice; evocato a favore della funzione protettiva dell'istituto della rimessione, ma la Corte ricorda che tale tutela richiede la sussistenza di una "grave situazione locale" oggettiva e non di meri sospetti.
Massime di principio
- L'istituto della rimessione del processo per "grave situazione locale" è eccezionale e va interpretato restrittivamente: occorre un fenomeno esterno e grave che interessi l'ufficio giudiziario nel suo complesso, non soltanto singoli elementi del collegio.
- Le incompatibilità o i motivi di legittimo sospetto riguardanti singoli giudici o magistrati devono essere trattati, di regola, con gli strumenti ordinari (astensione e ricusazione) e non giustificano automaticamente la traslazione del processo ad altro ufficio.
- La semplice appartenenza di imputati, testi o persone offese all'ambiente professionale del Tribunale non costituisce di per sé una "grave situazione locale" e non è sufficiente a dimostrare un concreto pericolo di parzialità.
- Le denunce di irregolarità nelle escussioni dei testimoni o di modalità investigative illegittime devono essere supportate da fatti oggettivi e da prova intrinseca di rilevanza; affermazioni basate su timori, illazioni o sospetti generici non giustificano la rimessione.
- Sul piano delle conseguenze economiche, la Corte può irrogare la sanzione prevista dall'art. 48, comma 6 (somma alla Cassa delle ammende) per istanze inammissibili, ma non è obbligata a condannare l'istante al pagamento delle spese processuali: la valutazione dipende dall'interpretazione della natura peculiare dell'istituto.
- Prassi consigliata: in situazioni analoghe privilegiare la raccolta e la documentazione di elementi oggettivi e territoriali (p.es. pressioni esterne, campagne mediatiche sistemiche, minacce, paralisi amministrativa documentata) che dimostrino un pregiudizio dell'ufficio giudiziario nel suo complesso, prima di richiedere la rimessione; altrimenti utilizzare astensione/ricusazione e rimedi incidentali.
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