Cassazione Penale, Sentenza n. 47015/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la sua istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra tre condanne (reato fiscale commesso nel 2000-2001 e due condanne per bancarotta relative a fatti del 2013 e del 2018). Sosteneva l'esistenza di una volizione criminosa unitaria per la prosecuzione, senza soluzione di continuità, della stessa attività aziendale trasferita dalla prima alla seconda società e per la prossimità temporale tra i fatti (in particolare tra le due bancarotte). Inoltre lamentava l'omessa motivazione del giudice dell'esecuzione sul diniego della richiesta di sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive ai sensi del d.lgs. n.150/2022 relativamente alla condanna fiscale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul punto della continuazione ha ritenuto corretto il rigetto dell'istanza: lo iato temporale fra i reati è rilevante (reato fiscale 2000-2001; trasferimento azienda nel 2007; seconda bancarotta nel 2018) e non sono stati prospettati elementi concreti che dimostrino una volizione criminale unitaria già delineata dalla prima serie di atti distrattivi; la mera continuità aziendale o l'identità di settore/struttura non bastano a provare un disegno criminoso unitario. Quanto alla richiesta di sostituzione della pena, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo: la norma che autorizza il giudice dell'esecuzione ad accogliere tale istanza (art.95, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n.150/2022) è applicabile solo se il processo in cui è stata inflitta la pena fosse pendente davanti alla Corte di cassazione all'entrata in vigore del decreto; nella fattispecie la condanna divenne irrevocabile nel 2009, dunque fuori dalla 'forcella' temporale prevista, rendendo l'istanza originariamente inammissibile e la doglianza priva di interesse. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma incriminatrice applicata alla condanna per il reato fiscale (fattispecie sostanziale indicata nelle sentenze impugnate).
artt. 216 e 223 legge fallimentare
Norme riferite alle condanne per reati di bancarotta; la loro violazione costituisce i fatti per i quali si discute la continuazione.
art. 95, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n.150/2022
"il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza"
La Corte ha interpretato la norma restrittivamente: il potere del giudice dell'esecuzione di sostituire la pena opera solo se il processo era effettivamente pendente in Cassazione alla data di entrata in vigore del decreto e la sentenza è divenuta irrevocabile entro i termini previsti; se la condanna è divenuta irrevocabile prima di quella data, l'istanza è inammissibile.
Norma procedurale di riferimento per la presentazione dell'istanza al giudice dell'esecuzione; citata nel contesto dell'applicabilità della procedura prevista dal d.lgs. n.150/2022.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto: applicata dalla Corte per imporre le spese al ricorrente.
Sez. 1, n. 24657 del 5/2/2019 (Baldini, Rv. 276194)
Giurisprudenza che indica che, nei reati di bancarotta, il giudice deve valutare non solo le date delle sentenze dichiarative di fallimento ma anche i momenti in cui i singoli comportamenti distrattivi si sono concretamente manifestati, se possibile.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo, Rv. 270074)
Principio secondo cui la continuità aziendale non è di per sé sufficiente a dimostrare una volizione criminoso unitaria senza elementi che provino che l'autore avesse già progettato, nelle sue linee essenziali, atti distrattivi anche per la seconda impresa.
Sez. 1, n. 46502 del 10/06/2022 (Luraghi)
Giurisprudenza che sottolinea come l'identità di settore o struttura aziendale possa piuttosto indicare una predilezione per la stessa tipologia di illecito, non automaticamente l'esistenza di un disegno criminoso unitario.
Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019 (Bercigli, Rv. 277281)
Principio secondo cui è inammissibile il ricorso avverso decisioni che non hanno esaminato motivi manifestamente infondati o inammissibili ab origine, per carenza di interesse dell'impugnante.
Sez. U, n. 42 del 13/12/1995 (P.m., in proc. Timpani, Rv. 203093)
Principio generale sull'interesse ad impugnare: l'interesse deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato e deve potenzialmente creare una situazione più vantaggiosa per l'impugnante.
Massime di principio
- La mera continuità aziendale (trasferimento dell'azienda o operare nello stesso locale/settore) non prova da sola una volizione criminoso unitaria; occorrono elementi specifici che dimostrino che l'autore aveva già progettato atti illeciti anche per la seconda impresa.
- Nella valutazione della continuazione tra reati di bancarotta occorre, ove possibile, considerare non solo le date delle sentenze dichiarative di fallimento ma anche le date in cui si sono concretamente manifestati gli atti distrattivi o le condotte rilevanti.
- L'esistenza di un significativo iato temporale tra le condotte è argomento rilevante e legittimo per escludere una volizione unitariamente criminosa, salvo che non emergano elementi contrari e specifici.
- Le istanze di sostituzione della pena ai sensi del d.lgs. n.150/2022 sono soggette a condizioni temporali precise: sono ammissibili solo se il processo era pendente in Cassazione all'entrata in vigore del decreto e se la sentenza è divenuta irrevocabile entro i termini previsti; in mancanza l'istanza è inammissibile.
- Se un motivo di impugnazione riguarda l'omesso esame di una istanza originariamente inammissibile, il ricorso può essere dichiarato privo di interesse e quindi inammissibile; l'assenza di motivazione del giudice non è rimediabile quando l'istanza era inammissibile ab origine.
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