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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4549/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza non ha valutato concretamente la rilevanza della violazione disciplinare né l'ha confrontata con gli eventuali comportamenti positivi tenuti dal detenuto nel semestre. Il provvedimento impugnato è stato annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata per il semestre di detenzione dal 9/05/2020 al 9/11/2020. Il ricorrente ha censurato che la negazione della liberazione anticipata si è basata esclusivamente sulla menzione di una violazione disciplinare di carattere occasionale e poco grave, senza effettuare la valutazione globale e comparativa della condotta tenuta nel periodo semestrale, in violazione degli artt. 54 Ord. pen. e 103 d.P.R. n. 230/2000 e per vizi di motivazione.

Norme richiamate

  • art. 54 Ordinamento penitenziario

    La norma richiede la verifica della partecipazione all'opera di rieducazione quale requisito per benefici come la liberazione anticipata; i rapporti disciplinari devono essere valutati nella loro concretezza e nel loro rilievo rispetto all'attitudine a ostacolare il processo di rieducazione.

  • art. 103 d.P.R. n. 230 del 2000

    Regole procedurali e sostanziali relative all'esecuzione penale e ai benefici; richiede una motivazione adeguata delle decisioni sul riconoscimento dei benefici e l'apprezzamento complessivo della condotta del detenuto nel semestre.

  • Giurisprudenza della Cassazione richiamata (Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019; Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011; Sez. 1, n. 3829 del 23/09/1994)

    Principio consolidato che i rapporti disciplinari devono essere valutati concretamente e poi comparati con gli altri elementi positivi nel giudizio complessivo; nessuna singola infrazione disciplinare può automaticamente annullare comportamenti positivi continuativi.

Massime di principio

  • La valutazione per la liberazione anticipata richiede un giudizio complessivo sul semestre: i singoli rapporti disciplinari vanno esaminati nella loro concretezza e collegati all'attitudine del detenuto verso la rieducazione.
  • La semplice richiamazione della sanzione disciplinare non è sufficiente: il giudice deve motivare in termini di significatività dell'episodio, occasionalità o reiterazione, e il suo impatto sul percorso rieducativo.
  • È obbligo del giudice comparare eventuali fatti negativi con elementi positivi persistenti nella condotta del detenuto; un comportamento positivo continuativo può prevalere su una singola infrazione occasionale.
  • L'assenza di una motivazione specifica e autonoma circa la rilevanza della violazione disciplinare è motivo di annullamento del provvedimento e rinvio per nuovo esame.
  • In casi analoghi, la difesa deve sollevare e documentare l'occasionalità dell'episodio e gli elementi positivi del semestre; il giudice dovrà esaminare e motivare espressamente tale confronto.

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