Cassazione Penale, Sentenza n. 25152/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. La difesa ha dedotto: 1) nullità del giudizio di appello per asserita mancanza di rituale e corretto avviso di citazione/notifica all'imputata, con conseguente lesione del diritto di difesa e impossibilità di chiedere la trattazione orale dell'appello; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova, sostenendo che non fosse stata correttamente identificata l'imputata come autrice dei fatti; 3) violazione di legge e motivazione mancante o illogica per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4) ulteriore violazione di legge, collegata alla mancata applicazione della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, ritenuta preclusa dalla pronuncia di merito e dal rigetto della precedente doglianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché dagli atti risultava una corretta notificazione del decreto di citazione con avvisi rituali e nel rispetto dei termini dilatori; ha dichiarato non deducibile il secondo motivo perché volto a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio in presenza di doppia conforme; ha ritenuto infondato il terzo motivo perché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto dalla gravità dei fatti e dai precedenti penali dell'imputata; ha infine respinto il quarto motivo perché consequenziale al precedente e comunque incompatibile con i presupposti della richiesta sostituzione della pena.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c, c.p.p.
La deduzione di nullità processuale è stata esaminata come motivo di ricorso per cassazione, ma è stata ritenuta infondata perché la citazione all'udienza di appello risultava rituale.
La norma, richiamata quale parametro della validità della citazione in appello, è stata ritenuta rispettata in quanto l'imputata aveva ricevuto correttamente l'avviso della data di udienza e gli avvisi previsti.
art. 429, comma 1, lett. a, c.p.p.
Richiamato in relazione agli avvisi contenuti nell'atto di citazione; la Corte ha escluso la nullità per la presenza delle corrette generalità e degli avvisi dovuti.
Invocato come norma la cui inosservanza determinerebbe nullità; la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse una lesione processuale rilevante.
Richiamato per la nullità dedotta, ma non ritenuto violato, poiché la notificazione dell'avviso di udienza è stata considerata regolare.
Citado per escludere che la credibilità della persona offesa debba necessariamente essere sorretta da riscontri esterni nelle forme dell'art. 192, comma 3; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la sua valutazione segue regole proprie e non è rivalutabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni.
Massime di principio
- In tema di appello penale, la nullità della citazione non è configurabile quando dagli atti risulti che l'imputato ha ricevuto un avviso rituale, con corrette generalità, indicazione della data di udienza e degli avvisi dovuti, in tempo utile per esercitare le facoltà difensive.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto in presenza di doppia conforme di condanna, salvo che emergano specifici elementi nuovi o un travisamento macroscopico e comune ad entrambi i giudici di merito.
- La credibilità della persona offesa è apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è coerente e non presenta manifeste contraddizioni; il giudice può fondare il convincimento sulla sua deposizione quando essa sia riscontrata dal restante compendio probatorio.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da una motivazione che valorizzi la gravità concreta del fatto e i precedenti penali dell'imputato.
- La richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva o pecuniaria è preclusa quando la pena irrogata o i presupposti normativi non ne consentono l'applicazione, e la censura resta assorbita se si fonda su doglianze già correttamente disattese in sede di merito.
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