Cassazione Penale, Ordinanza n. 09465/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per più capi di imputazione. Con il primo motivo ha contestato, in relazione al capo b), la responsabilità e, in subordine, la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; la Corte di cassazione ha rilevato che la censura era meramente ripetitiva di doglianze già formulate in appello e già congruamente esaminate dal giudice di merito. Con il secondo motivo ha contestato la responsabilità in relazione al capo d), e con il terzo motivo quella relativa al capo f): anche tali doglianze sono state ritenute non ammissibili perché miravano a una nuova valutazione del compendio istruttorio, già apprezzato dal giudice di merito, che aveva valorizzato le fonti orali e l'analisi del telefono cellulare dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo reiterativo di questioni di fatto già esaminate in appello e ha reputato il secondo e il terzo motivo diretti a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La richiesta di riconoscimento dell'attenuante è stata dedotta in via subordinata, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché meramente reiterativo di censure di fatto già esaminate in appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili motivi che si limitino a riprodurre censure di merito già dedotte e congruamente esaminate dal giudice di appello.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, quando la prova sia stata apprezzata dal giudice di merito nell'esercizio della sua piena giurisdizione.
- La deduzione di un'attenuante in via subordinata non consente di superare l'inammissibilità del motivo se la censura si risolve in una mera contestazione fattuale già proposta e respinta nei gradi di merito.
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