Cassazione Penale, Sentenza n. 13962/2024 del 05/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Venezia che aveva respinto l'istanza di rescissione del giudicato proposta ex articolo 629-bis c.p.p. Il ricorrente deduce violazione di legge per la presunta mancanza dei presupposti per la declaratoria di rescissione del giudicato: sostiene che, pur avendo ricevuto a mani proprie la notifica del giorno e del luogo dell'udienza preliminare, non gli sarebbe stata effettuata corretta comunicazione di aspetti essenziali del processo (in particolare l'imputazione e l'indicazione del difensore) e denuncia ulteriori irregolarità nella sequenza degli atti (omessa notifica di un provvedimento di rinvio fuori udienza). Invoca inoltre il richiamo alla pronuncia delle Sezioni unite "Lovric" rispetto alla tutela quando l'imputato non ha mai ricevuto notizia diretta del processo celebrato in sua assenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le eventuali irregolarità successive all'udienza del 02/10/2019 non ricadono nella disciplina degli artt. 420-bis e ss. c.p.p., unica fattispecie idonea a fondare la rescissione ex art. 629-bis. Le questioni sollevate erano o potevano essere dedotte e valutate nel giudizio di merito e, in parte, lo erano già state e disattese dalla Corte territoriale; in assenza di ricorso per cassazione avverso quelle decisioni, le relative censure risultano sanate dal giudicato. La Corte ha inoltre ritenuto che il rintraccio del ricorrente e la notifica personale del 26/07/2019 della richiesta di rinvio a giudizio, del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e dei verbali pertinenti giustificavano la dichiarazione di assenza e che la sentenza delle Sezioni unite "Lovric" è applicabile solo ai casi in cui l'imputato non abbia mai avuto notizia diretta del processo. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
articolo 629-bis cod. proc. pen.
Si tratta di un rimedio straordinario finalizzato a travolgere il giudicato per violazioni dei diritti partecipativi dell'imputato; è ammissibile solo se la violazione attiene alla disciplina degli artt. 420-bis e ss. c.p.p. e non può sostituirsi agli ordinari mezzi di impugnazione.
articolo 420-bis cod. proc. pen.
Disciplina la dichiarazione di assenza dell'imputato; le sue violazioni possono legittimare la rescissione ex art. 629-bis solo se la nullità investe i diritti partecipativi fondamentali e non se la questione è già stata devoluta e decisa nel merito.
articolo 420-quater cod. proc. pen.
Norma collegata al regime di sospensione e rinvii nelle udienze preliminari; contestazioni successive a udienze rinviate fuori presenza non ricadono automaticamente nella fattispecie di cui all'art. 629-bis se possono essere impugnate con mezzi ordinari.
articolo 161 comma 4 cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di notificare provvedimenti al difensore anche fuori udienza; notifiche regolarmente effettuate al difensore d'ufficio possono valere a giustificare la correttezza delle comunicazioni processuali durante particolari condizioni (es. emergenza sanitaria).
Sezioni Unite "Lovric" (Sez. U, Sent. n. 15498 del 26/11/2020, Rv. 280931)
Se presente nella sentenza impugnata
La pronuncia riguarda il caso dell'imputato che non ha mai ricevuto diretta e personale notizia del processo celebratosi nella sua assenza; la Corte ha precisato che tale orientamento è applicabile solo a fattispecie in cui manca completamente la notizia diretta dell'azione penale e non a situazioni in cui il soggetto ha ricevuto notifiche essenziali.
Cass. Sez. 2, Sent. n. 27134 del 18/05/2023 (Rv. 284794)
Richiamata per affermare che la richiesta di rescissione ex art. 629-bis è inammissibile quando le questioni di nullità relative alla dichiarazione di assenza sono state esaminate e disattese dal giudice del merito e non impugnate, risultando così sanate dal giudicato.
Massime di principio
- Il rimedio ex art. 629-bis c.p.p. è straordinario: può essere utilizzato solo per violazioni che incidono sui diritti partecipativi dell'imputato disciplinati dagli artt. 420-bis e seguenti; non può sostituirsi agli ordinari mezzi di impugnazione.
- Se una nullità o irregolarità processuale è stata sollevata e decisa nel giudizio di merito, oppure poteva essere dedotta con i normali rimedi impugnatori, non è possibile rilanciarla tramite istanza di rescissione del giudicato.
- La notifica personale degli atti processuali essenziali (es. richiesta di rinvio a giudizio, decreto di fissazione dell'udienza) tende a legittimare la dichiarazione di assenza dell'imputato anche se vi siano contestazioni su irregolarità successive; le mancate notifiche di atti non ricompresi nella disciplina di cui all'art. 420-bis devono essere impugnate con i mezzi ordinari.
- La giurisprudenza delle Sezioni unite sul tema delle assenze (es. "Lovric") è rilevante ma applicabile solo quando l'imputato non ha mai avuto notizia diretta del processo: situazioni diverse richiedono un'analisi fattuale sulla effettiva conoscenza degli atti da parte dell'imputato.
- In presenza di notifiche effettuate correttamente al difensore e/o di notifica personale dell'imputato ai principali atti, la Corte tende a ritenere la regolarità della dichiarazione di assenza; eventuali anomalie nella sequenza degli atti vanno invece dedotte con strumenti ordinari (ricorso per cassazione, impugnazioni in sede di merito).
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