Sentenza del 21/08/2024 n. 23007 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento con cui il Comune di Pistoia aveva richiesto ad A.A. il pagamento dell’IMU per l’anno d’imposta 2012, in relazione a diversi beni. Dopo il rigetto dell’appello da parte della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione articolato in diciassette motivi. Il 26 aprile 2024 ha rinunciato al ricorso; il Comune ha chiesto comunque la condanna alle spese, rilevando che la rinuncia era intervenuta dopo il deposito della propria memoria difensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 390 c.p.c. Ha condannato A.A. a pagare al Comune di Pistoia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro per competenze, oltre accessori, e 200 euro per esborsi. La condanna alle spese è stata motivata dalla tardività della rinuncia, comunicata dopo il deposito dell’ultima difesa scritta del Comune e dopo che la Corte aveva già rigettato, con pronunce del 10 aprile 2024, ricorsi analoghi del contribuente relativi ad altri anni d’imposta. Non è stato disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato: tale misura non si applica all’estinzione per rinuncia, non essendo prevista dalla norma richiamata.
Norme richiamate
Alla luce del resoconto che precede il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all' art. 390 cod. proc. civ. nella nuova formulazione introdotta dall' art. 3 , comma 28, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , tenuto conto del disposto dell'art. 35 comma 7, del medesimo decreto, risultando il giudizio pendente alla data del 01 gennaio 2023 ed essedo stata comunicata in data 25 gennaio 2024 l'udienza di trattazione della causa in pubblica udienza.
La nuova disciplina della rinuncia si applica al giudizio, pendente al 1° gennaio 2023, in cui l’udienza di trattazione era stata comunicata il 25 gennaio 2024; ricorrendone i presupposti, la rinuncia comporta l’estinzione del giudizio.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
La Corte ritiene, ai sensi dell' art. 391 , secondo comma, cod. proc. civ. (nuova formulazione per quanto sopra detto), che ricorrano i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, tenuto conto della tardiva rinuncia al ricorso, dopo che la controparte aveva già depositato la sua ultima difesa scritta e dopo che questa Corte aveva già rigettato analoghi ricorsi del ricorrente, relativi ad altri anni di imposta, con le pronunce nn. n. 9702, 9709, 9665 e 9724 depositate il 10 aprile 2024.
La rinuncia non esclude la condanna alle spese: la Corte può porle a carico del ricorrente e, nel caso concreto, ha considerato rilevante che la rinuncia fosse intervenuta dopo il deposito dell’ultima difesa del Comune e dopo decisioni sfavorevoli in controversie analoghe.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non ricorrono, invece. le condizioni di cui all' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatola, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all'ipotesi (ivi non contemplata) di estinzione del giudizio
L’ulteriore contributo unificato previsto da questa disposizione non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia, perché la misura, eccezionale e di stretta interpretazione, non può essere estesa a un’ipotesi non contemplata.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio quando ricorrono i presupposti processuali previsti dall’art. 390 c.p.c. e dalla disciplina transitoria applicabile.
- La rinuncia non garantisce che ciascuna parte sopporti le proprie spese: se è tardiva e interviene dopo che la controparte ha già svolto attività difensiva, il ricorrente può essere condannato a rimborsarle.
- L’ulteriore contributo unificato non può essere applicato per analogia all’estinzione per rinuncia, poiché la relativa previsione è eccezionale e di stretta interpretazione.
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