Sentenza del 22/11/2017 n. 4849 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Decadenza produzione documenti ex art. 32 del d.lgs. 546/1992 in primo grado - Termine perentorio - Divieto di produzione in appello dei medesimi documenti prodotti in primo grado.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa produzione documentale è stata ritenuta inammissibile. La possibilità di produrre documenti nuovi in appello non consente di eludere il termine perentorio previsto per il primo grado né di aggirare una precedente pronuncia di inammissibilità. La reiterazione dei medesimi documenti avrebbe infatti vanificato sia la perentorietà del termine sia gli effetti della decisione di primo grado.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’utilizzabilità in appello di documenti che erano stati prodotti in primo grado oltre il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell’udienza, previsto dall’art. 32, comma 1, del d.lgs. 546/1992. Sebbene l’art. 58, comma 2, consenta in linea generale la produzione di documenti nuovi in appello, tale facoltà non può essere utilizzata per ripresentare gli stessi documenti già prodotti tardivamente in primo grado e dichiarati inammissibili dalla sentenza impugnata.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, del d.lgs. 546/1992
Termine di venti giorni liberi prima dell’udienza per la produzione di documenti
Il termine è perentorio: i documenti prodotti oltre tale scadenza non possono essere utilizzati nel giudizio di primo grado.
Art. 58, comma 2, del d.lgs. 546/1992
Possibilità di produrre documenti nuovi nel giudizio di appello
La facoltà di produrre documenti nuovi in appello non comprende la possibilità di ripresentare documenti già prodotti tardivamente in primo grado e dichiarati inammissibili, poiché ciò eluderebbe il termine perentorio e la pronuncia del primo giudice.
Massime di principio
- Nel processo tributario i termini per la produzione documentale devono essere rispettati rigorosamente: la tardività può comportare l’inammissibilità dei documenti.
- La possibilità di produrre documenti nuovi in appello non può essere usata per sanare una produzione tardiva già dichiarata inammissibile in primo grado.
- Prima di depositare documenti in appello occorre verificare che siano realmente nuovi e non coincidano con documenti già prodotti tardivamente nel primo grado.
- Una pronuncia di inammissibilità non può essere aggirata mediante la semplice ripresentazione degli stessi documenti nel giudizio di gravame.
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