Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/11/2017 n. 4849 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Processo tributario - Decadenza produzione documenti ex art. 32 del d.lgs. 546/1992 in primo grado - Termine perentorio - Divieto di produzione in appello dei medesimi documenti prodotti in primo grado.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La produzione documentale è stata ritenuta inammissibile. La possibilità di produrre documenti nuovi in appello non consente di eludere il termine perentorio previsto per il primo grado né di aggirare una precedente pronuncia di inammissibilità. La reiterazione dei medesimi documenti avrebbe infatti vanificato sia la perentorietà del termine sia gli effetti della decisione di primo grado.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’utilizzabilità in appello di documenti che erano stati prodotti in primo grado oltre il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell’udienza, previsto dall’art. 32, comma 1, del d.lgs. 546/1992. Sebbene l’art. 58, comma 2, consenta in linea generale la produzione di documenti nuovi in appello, tale facoltà non può essere utilizzata per ripresentare gli stessi documenti già prodotti tardivamente in primo grado e dichiarati inammissibili dalla sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 1, del d.lgs. 546/1992

    Termine di venti giorni liberi prima dell’udienza per la produzione di documenti

    Il termine è perentorio: i documenti prodotti oltre tale scadenza non possono essere utilizzati nel giudizio di primo grado.

  • Art. 58, comma 2, del d.lgs. 546/1992

    Possibilità di produrre documenti nuovi nel giudizio di appello

    La facoltà di produrre documenti nuovi in appello non comprende la possibilità di ripresentare documenti già prodotti tardivamente in primo grado e dichiarati inammissibili, poiché ciò eluderebbe il termine perentorio e la pronuncia del primo giudice.

Massime di principio

  • Nel processo tributario i termini per la produzione documentale devono essere rispettati rigorosamente: la tardività può comportare l’inammissibilità dei documenti.
  • La possibilità di produrre documenti nuovi in appello non può essere usata per sanare una produzione tardiva già dichiarata inammissibile in primo grado.
  • Prima di depositare documenti in appello occorre verificare che siano realmente nuovi e non coincidano con documenti già prodotti tardivamente nel primo grado.
  • Una pronuncia di inammissibilità non può essere aggirata mediante la semplice ripresentazione degli stessi documenti nel giudizio di gravame.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.