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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14601/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

In origine la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma, aveva accolto l'impugnazione della parte privata limitatamente al punto relativo alle spese di lite del primo grado, ritenendo che il primo giudice avesse omesso di provvedere su tale capo; tuttavia aveva compensato le spese del grado di appello, richiamando le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione trattata e l'errore commesso dal Tribunale. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 112, 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione delle spese di appello fosse illegittima perché non sorretta da gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, e comunque perché le ragioni addotte dalla Corte territoriale non integravano i presupposti richiesti dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: la compensazione delle spese del grado di appello non era adeguatamente motivata secondo la disciplina applicabile, poiché non risultavano reali oscillazioni giurisprudenziali idonee a giustificarla e l'errore del Tribunale era irrilevante ai fini della regolazione delle spese, dovendosi applicare il criterio della soccombenza. Di conseguenza ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato come norma processuale violata nel motivo, senza specifiche ulteriori affermazioni sulla sua portata.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma processuale violata nel motivo, in relazione al capo sulle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    evocato a sostegno del criterio della soccombenza nella regolazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    interpretato nel senso che la compensazione delle spese richiede presupposti rigorosi e motivazione esplicita, non integrati dai motivi addotti dalla Corte territoriale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato solo per il procedimento camerale non partecipato e per la comunicazione della proposta del relatore.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite in grado di appello non può essere disposta in modo apodittico: occorre una motivazione congrua e conforme ai presupposti legali previsti dall'art. 92 c.p.c.
  • Le mere oscillazioni giurisprudenziali, se non effettivamente riscontrate e pertinenti, non bastano a integrare le gravi ed eccezionali ragioni richieste per derogare al criterio della soccombenza.
  • L'errore del primo giudice nella decisione di merito non costituisce, di per sé, ragione sufficiente per compensare le spese del grado successivo quando la parte risulti vittoriosa o soccombente secondo i criteri ordinari.
  • In tema di spese processuali, il giudice del rinvio deve attenersi al principio di soccombenza salvo la concreta ricorrenza dei presupposti legali di compensazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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