Cassazione Penale, Sentenza n. 37893/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per errore di indirizzo e la violazione degli artt. 20, comma 4, del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e 552, comma 3, c.p.p., sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica in primo grado e, perciò, la nullità della sentenza di condanna per il reato di lesioni personali
La decisione
La Corte dichiara il ricorso manifestamente inammissibile. Pur rilevando la regolarità formale della notifica attestata dall'ufficiale, la Corte ritiene decisiva la successiva nomina del difensore di fiducia da parte del ricorrente e la sua presenza all'udienza del 9 maggio 2018, allorché fu sollevata l'eccezione e il giudice rinviò e rimise in termini l'imputato. Tali fattori dimostrano che l'imputato ha avuto piena conoscenza dell'imputazione e del giudizio, con conseguente sanatoria degli eventuali vizi di notifica e assenza di pregiudizio. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e al pagamento, in favore della parte civile, delle spese di rappresentanza e difesa liquidate in euro 1.710,00 oltre accessori di legge
Norme richiamate
D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, art. 20, comma 4
La Corte non entra nel merito di una specifica formulazione della norma ma considera che eventuali vizi di notifica sono sanati dall'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato; quindi la norma non osterebbe all'affermazione che la conoscenza successiva e la partecipazione al processo colmano il vizio formale
Codice di procedura penale, art. 552, comma 3
La norma è richiamata in relazione ai profili di nullità della citazione a giudizio; la Corte interpreta che la rimessione in termini disposta dal giudice e la partecipazione effettiva dell'imputato escludono il pregiudizio che la norma intende evitare, determinando la non rilevanza del vizio denunciato
Massime di principio
- La nullità o il vizio di una notifica penale può essere sanato se l'imputato acquista successivamente consapevolezza della citazione e partecipa effettivamente al processo (per esempio tramite nomina di difensore di fiducia e presenza all'udienza)
- Per impugnare con successo una nullità di notifica occorre dimostrare il pregiudizio concreto derivante dal vizio e l'assenza di successiva effettiva conoscenza dell'atto; la mera irregolarità formale non basta se lo scopo della notifica è stato raggiunto
- La rimessione in termini disposta dal giudice, e la conseguente rinnovata possibilità di esercitare le difese, escludono di regola il pregiudizio procedurale dedotto dall'imputato
- Chi contesta la regolarità della notifica deve sollevare tempestivamente l'eccezione e provare l'effettiva inesistenza della conoscenza successiva per sperare nella pronuncia favorevole
- In caso di ricorso manifestamente infondato l'ordinanza può condannare il ricorrente alle spese processuali e ad obblighi pecuniari (es. somme alla Cassa delle ammende e liquidazione a favore della parte civile)
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