Cassazione Penale, Ordinanza n. 35515/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Palermo aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, pronunciata dal Tribunale monocratico di Palermo, nei confronti di due imputati riconosciuti responsabili del furto pluriaggravato di energia elettrica, rideterminando la pena in mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, con concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e con ulteriore riduzione per il rito abbreviato. Contro tale sentenza entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo comune, inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione sul ragionamento logico-deduttivo seguito dalla Corte territoriale per affermare la responsabilità penale. In sostanza contestavano la tenuta della motivazione della sentenza d'appello e la correttezza giuridica della declaratoria di colpevolezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché non sviluppava una critica analitica delle argomentazioni della decisione impugnata, non indicava in modo puntuale le ragioni di diritto poste a fondamento dell'impugnazione e non si confrontava adeguatamente con la motivazione della Corte d'appello, giudicata logica, congrua e corretta in diritto. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte applica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato solo indirettamente nel ragionamento sulla valutazione della motivazione e della responsabilità, nel senso che la sentenza d'appello è ritenuta coerente e logicamente motivata nella ricostruzione dei fatti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a dedurre formule generiche di violazione di legge o di vizio di motivazione senza confrontarsi in modo specifico e critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- Per superare il vaglio di ammissibilità, il motivo deve contenere l'enunciazione puntuale delle ragioni di diritto e dei riferimenti concreti alla motivazione censurata; la mera riproposizione di contestazioni apodittiche non è sufficiente.
- La motivazione della sentenza di merito resiste al sindacato di legittimità quando la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità è logicamente coerente, congrua e corretta in diritto, anche se la difesa non la condivida.
- In tema di furto di energia elettrica, è idonea a sorreggere l'affermazione di responsabilità la ricostruzione dell'allaccio abusivo alla rete, della continuativa sottrazione di energia e della disponibilità dell'immobile alimentato illecitamente da parte degli imputati, specie se il fatto è commesso in concorso.
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