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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25061/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi erano proposti avverso la sentenza della Corte d\'Appello di Lecce del 24/11/2021. Antimo Marzano: primo motivo di ricorso per vizio di motivazione relativo alla valutazione del filmato di videosorveglianza e all\'individuazione del concorrente; deduzione che le immagini sarebbero di scarsa qualità e che il ricorrente sarebbe rimasto a distanza, quindi non provabile il dolo di concorso nel tentato omicidio; secondo motivo di ricorso per mancata motivazione sull\'elemento psicologico, richiamando orientamenti che escluderebbero la compatibilità tra dolo eventuale e tentativo. Giuseppe Marzano: primo motivo deduce violazione degli artt. 623 e 624 c.p.p., sostenendo che si sarebbe formato il giudicato sul capo relativo alla detenzione e porto della pistola non usata (capo 5) e che la Corte d\'Appello non avrebbe potuto limitarsi a decidere sulla pena; secondo motivo contesta il rifiuto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Antimo Marzano il ricorso è stato ritenuto inammissibile: il primo motivo è considerato un sindacato di merito inammissibile, atteso che la Corte di appello aveva motivato l\'identificazione anche con tabulati telefonici e consulenza; il secondo motivo è generico e infondato, la Corte d\'Appello aveva espressamente ritenuto integrato il dolo diretto. Per Giuseppe Marzano il ricorso è inammissibile: la Cassazione ha ritenuto corretto che la Corte d\'Appello si sia limitata a statuire sulla pena per il capo 5, dato il giudicato progressivo formatosi su tale capo dopo l\'annullamento parziale; la richiesta di attenuanti generiche è stata respinta per carenza di elementi positivi specifici. In conseguenza i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di allegazione e formulazione dei motivi di ricorso in Cassazione; i motivi sono stati enunciati nei limiti prescritti

  • art. 500, comma 4, cod. proc. pen.

    Rilevanza delle dichiarazioni investigative acquisibili: la Cassazione ha censurato in precedenza l\'uso di dichiarazioni ritenute acquisibili ex art. 500 ma non materialmente acquisite

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Criterio di inammissibilità per carenza o manifesta illogicità della motivazione; il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza del testo della motivazione

  • artt. 623 e 624 cod. proc. pen.

    Riferimento normativo posto a fondamento del primo motivo di Giuseppe Marzano: i principi sulla continuazione e sulla formazione del giudicato sono stati richiamati per spiegare il carattere progressivo del giudicato e la competenza della Corte ad intervenire solo sulla pena per il capo irrevocabile

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese e al versamento alla cassa delle ammende a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità; applicata alla luce dell\'inammissibilità dei ricorsi

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata

    Richiamati precedenti (Sez. U n. 12/2000 Jakani, Sez. U n. 16/1996 Di Francesco, Sez. U n. 20/1996 Vitale, Sez. U n. 4904/1997 Attinà, Sez. U n. 3423/2020 Gialluisi) per i principi su limiti del sindacato di legittimità, giudicato progressivo e condizioni di eseguibilita della pena; la Corte ha applicato tali principi per ritenere inammissibili o infondati i motivi

Massime di principio

  • La Cassazione non sostituisce la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle immagini o della prova filmica sono spesso inammissibili se si travalicano i limiti del sindacato di legittimità
  • La mancanza o la manifesta illogicità della motivazione deve emergere dal testo della sentenza impugnata: occorre dimostrare che la motivazione sia palesemente carente, non solo proporre una ricostruzione alternativa plausibile
  • Se in un giudizio cumulativo una parte della sentenza viene annullata e un altro capo resta irrevocabile, si realizza un giudicato progressivo: la corte di rinvio può dover limitarsi a statuire sulla pena per i capi rimasti irrevocabili
  • Le attenuanti generiche richiedono la deduzione e la motivazione di elementi positivi specifici a favore dell\'imputato; affermazioni generiche sul carattere o sulle condizioni di vita non sono sufficienti
  • Le questioni inerenti all\'individuazione di persone in filmati devono essere affrontate con riferimento alla motivazione concreta del giudice di merito (testimonianze, consulenze, elementi tecnici) e non possono essere rimesse in discussione in sede di legittimità con argomentazioni meramente alternative

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