Cassazione Civile, Ordinanza n. 00372/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il caso nasce da un’ordinanza-ingiunzione irrogata dalla Prefettura per una violazione del codice della strada. Il destinatario della sanzione propose opposizione davanti al Giudice di pace, che accolse l’opposizione ma compensò le spese del grado. Il soccombente sulle spese propose appello al Tribunale di Benevento limitatamente a tale capo; il Tribunale respinse l’appello, ritenendo giustificata la compensazione sia per l’esiguità del valore della causa sia per la ritenuta dubbiezza dei motivi accolti in primo grado. In cassazione il ricorrente denunciò violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che, nella formulazione vigente dell’art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese sarebbe consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, insussistenti nel caso concreto; in particolare, il Giudice di pace aveva motivato la compensazione richiamando il fatto che l’opponente poteva stare in giudizio personalmente senza difesa tecnica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione del giudice di merito sulla sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese non è sindacabile in cassazione, salvo il controllo sul divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Poiché la doglianza investiva proprio l’esercizio del potere discrezionale di compensazione del giudice di merito, non è stato ravvisato alcun error in iudicando. Non sono state poste spese del giudizio di legittimità, per mancata attività difensiva della pubblica amministrazione; la Corte ha inoltre applicato la sanzione di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c. e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della regola di soccombenza sulle spese processuali; il controllo di legittimità resta limitato alla verifica che la parte totalmente vittoriosa non sia stata condannata alle spese.
La compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti consentiti dalla norma; la censura che ne contesta l’opportunità non integra di per sé un vizio sindacabile in cassazione.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente, ma non ha condotto a un diverso esito; la Corte non ravvisa violazione del diritto di difesa nella regolazione delle spese.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente, ma non è stato ritenuto violato dalla statuizione sulle spese.
Usato per la definizione accelerata del ricorso sulla base della proposta del consigliere delegato; la decisione è stata adottata in conformità della proposta.
Norma richiamata per la fissazione dell’adunanza camerale dopo la richiesta di decisione del ricorrente.
Richiamato, in relazione alla questione dell’asserita incompatibilità del consigliere relatore, esclusa dalla Corte sulla base della giurisprudenza delle Sezioni Unite.
Richiamato insieme all’art. 51 c.p.c. per escludere l’incompatibilità del consigliere delegato che partecipa al collegio.
Applicato perché il ricorso è stato deciso in conformità della proposta ex art. 380-bis c.p.c.; ne è derivata la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato solo per la determinazione dell’importo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato a verificare che non sia stato violato il principio secondo cui la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, neppure in minima parte, al pagamento delle spese.
- La valutazione sulla compensazione totale o parziale delle spese, quando ricorrano i presupposti consentiti dalla legge, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione come errore di diritto solo perché ritenuta dal ricorrente ingiustificata.
- La doglianza che contesti in astratto la motivazione del giudice di merito sulla compensazione delle spese non è sufficiente a fondare l’accoglimento del ricorso, se non dimostra la violazione del limite posto dal principio di soccombenza totale della parte vittoriosa.
- Quando il ricorso per cassazione è definito in conformità della proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., trova applicazione la sanzione prevista dall’art. 96, comma 4, c.p.c., nei limiti legali indicati dalla norma.
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