Ordinanza n. 2319/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento - dell'atto prot. n. 0620926.U del 21 novembre 2022 (l'“Atto di Inefficacia”) con cui il Comune di Milano, Direzione Rigenerazione Urbana – Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE – Unità Interventi Diretti Municipi 1 - 4 – Unità Territoriale Municipio 1 ha comunicato a DRS S.r.l. (“DRS”) l'inammissibilità e la conseguente inefficacia della SCIA alternativa al permesso di costruire (condizionata) presentata ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. 380/2001 in data 19 luglio 2022 – prog. 3394/2022 – atti PG 393406/2022 (la “SCIA 2022”) in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3.1. lett. d) del d.P.R. 380/2001 da eseguirsi presso la porzione di immobile ubicata in Milano, Corso Garibaldi, 121, identificata al Catasto Fabbricati di Milano al foglio 311, mappale 223, subalterno 701 (la “Porzione”); - nonché di ogni altro atto precedente, presupposto o comunque connesso, incluso, per quanto occorrer possa, il disposto di cui all'art. 19.3 lett. (d) delle norme di attuazione del Piano delle Regole del PGT del Comune di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto comunale di dichiarazione di inammissibilità e inefficacia di una SCIA alternativa al permesso di costruire, relativa a interventi di demolizione e ricostruzione
Esito
La controversia
La società ricorrente e il nuovo proprietario della porzione immobiliare hanno impugnato l’atto con cui il Comune di Milano aveva dichiarato inammissibile e inefficace la SCIA alternativa al permesso di costruire presentata per la demolizione di una serra condonata e di una tettoia e per la successiva realizzazione di un fabbricato residenziale con diversa sagoma e prospetto, mantenendo la superficie lorda esistente. Il Comune aveva contestato: l’altezza del fabbricato di progetto, superiore a quella preesistente e asseritamente incompatibile con le norme di attuazione del PGT; il computo della superficie lorda, per l’inclusione di una porzione di manufatto già demolita; l’omessa inclusione di un locale lavanderia seminterrato; il mancato parere favorevole dell’ATS per l’uso abitativo dei piani terra e interrato; la mancata acquisizione dell’assenso del vicino per la costruzione a confine. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha riferito di avere presentato nel 2024 una nuova istanza di permesso di costruire, avente a oggetto le medesime opere, con un progetto modificato in modo da superare gran parte dei rilievi comunali. La ricorrente ha inoltre sostenuto che il nuovo titolo si sarebbe formato per silenzio-assenso e ha chiesto il rinvio dell’udienza in attesa della definizione del procedimento avviato dal Comune per l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire. In subordine, ha dichiarato che il proprio interesse sarebbe residuato soltanto rispetto alla contestazione concernente il computo della superficie lorda.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso nel merito l’impugnazione. Ha ritenuto che la presentazione, per le medesime opere, di una successiva istanza di permesso di costruire in sanatoria, seguita dalla formazione del relativo titolo per silenzio-assenso, possa avere natura sostanzialmente abdicativa rispetto all’impugnazione della precedente inefficacia della SCIA. Il nuovo titolo edilizio è stato considerato sopravvenuto e sostitutivo della SCIA del 2022, con conseguente possibile sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. Il Collegio ha quindi escluso che fosse necessario attendere l’esito del procedimento di annullamento d’ufficio del nuovo permesso, ritenendo tale procedimento riferito a un titolo distinto e successivo e non idoneo, allo stato, a far venir meno l’effetto abdicativo derivante dall’acquisizione del nuovo titolo. Per garantire il contraddittorio sulla possibile improcedibilità, ha assegnato alle parti trenta giorni per depositare memorie limitate a tale questione e ha rinviato la decisione alla camera di consiglio del 13 luglio 2026.
Norme richiamate
Disciplina la SCIA alternativa al permesso di costruire, oggetto dell’atto comunale impugnato.
È richiamato quale fondamento del silenzio-assenso formatosi sull’istanza di permesso di costruire presentata successivamente.
art. 38 l.r. 12/2005
È richiamato, insieme all’art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001, quale base normativa della formazione del titolo edilizio per silenzio-assenso.
Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti la questione di possibile improcedibilità emersa dopo il passaggio in decisione e di assegnare un termine per memorie.
Richiamato in relazione alla trattazione camerale della causa.
art. 19.3, lett. d), norme di attuazione del Piano delle Regole del PGT del Comune di Milano
Richiamato dal Comune quale parametro relativo all’altezza del fabbricato e alla conformità dell’intervento.
art. 6.5, norme di attuazione del Piano delle Regole del PGT del Comune di Milano
Richiamato in relazione al computo della superficie lorda e, successivamente, alla possibilità di ricostruire la porzione di manufatto già demolita.
Massime di principio
- La proposizione, nel corso del giudizio, di una nuova istanza edilizia avente a oggetto le medesime opere già interessate dal titolo impugnato, seguita dal conseguimento di un nuovo titolo edilizio valido ed efficace, può integrare una condotta sostanzialmente abdicativa rispetto all’impugnazione del titolo precedente e determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
- Quando un nuovo titolo edilizio sopravvenuto è sostitutivo di quello precedentemente impugnato, l’eventuale procedimento di annullamento d’ufficio del nuovo titolo non impone necessariamente il rinvio del giudizio sul titolo originario, se l’interesse a ricorrere è già stato inciso dalla condotta abdicativa consistente nell’acquisizione del nuovo titolo.
- Prima di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sulla base di una questione rilevata d’ufficio, il giudice deve consentire alle parti di interloquire, assegnando un termine per il deposito di memorie sulla specifica questione.
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