Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04051/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda processuale riguarda tre imputati che hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 27/02/2024, pronunciata a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. La Suprema Corte rileva che i ricorsi sono stati proposti fuori dai casi consentiti: in tema di concordato in appello, il ricorso per cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis è ammissibile soltanto se si deducono vizi relativi alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, oppure al contenuto della decisione giudiziale difforme rispetto all'accordo. Nel caso concreto, invece, i motivi investivano aspetti non deducibili: per uno dei ricorrenti erano prospettati asseriti difetti di motivazione sul giudizio di responsabilità; per tutti e tre erano contestate la determinazione della pena e, per una sola ricorrente, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte osserva quindi che tali doglianze sono incompatibili con il perimetro del ricorso avverso la sentenza concordata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che, trattandosi di sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p., fossero deducibili solo questioni attinenti alla validità del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e pronuncia, mentre le censure sulla responsabilità, sulla pena e sulle attenuanti generiche erano estranee ai casi consentiti. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato in appello; avverso la sentenza resa ai sensi di tale norma il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra accordo e decisione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità con procedura semplificata e non partecipata nei casi previsti, richiamata in combinazione con l'art. 599-bis c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza emessa in sede di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è limitato a vizi relativi alla formazione del consenso dell'imputato, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e dispositivo, non essendo deducibili censure sul merito della responsabilità o sul trattamento sanzionatorio.
  • Le doglianze concernenti la determinazione della pena o il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti non sono ammissibili se la decisione impugnata è il frutto di concordato in appello, salvo che si denunci una difformità della pronuncia rispetto all'accordo validamente intervenuto.
  • Quando il ricorso contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. è proposto per motivi estranei ai casi consentiti, la Corte può dichiararne l'inammissibilità con procedura semplificata e non partecipata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.