Cassazione Penale, Sentenza n. 20167/2025 del 29/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato, con efficacia ex tunc, la detenzione domiciliare concessa al ricorrente ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis Ord. pen., in conseguenza della segnalata violazione delle prescrizioni del programma trattamentale (mancata risposta al citofono e al telefono durante un controllo notturno del 4/12/2024). Il ricorrente censurava la revoca ritenendola illegittima perché, prima della revoca, la misura alternativa era stata sospesa e il 20/12/2024 era stato scarcerato per scadenza della pena in virtù di una liberazione anticipata ex art. 54 Ord. pen.; dunque il provvedimento revocatorio sarebbe intervenuto dopo il completamento della pena e non durante l'effettiva esecuzione del beneficio penitenziario.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la revoca della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. possa intervenire solo durante la misura alternativa in corso e che debba riferirsi a comportamenti di particolare gravità e attualità incompatibili con la prosecuzione del beneficio. Poiché il ricorrente era stato scarcerato il 20/12/2024 per espiazione della pena in conseguenza della liberazione anticipata, la revoca disposta dal Tribunale di sorveglianza di Palermo il 9/01/2025 non poteva essere adottata. La Corte ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e anche l'ordinanza di sospensione del 10/12/2024.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
La norma regola la concessione della detenzione domiciliare come misura alternativa; la Corte interpreta che la revoca prevista da tale disposizione può essere adottata soltanto nel corso della misura alternativa in esecuzione e riguarda comportamenti attuali e di particolare gravità incompatibili con la prosecuzione del beneficio.
Richiamata dal ricorrente nella censura: la norma è stata indicata a supporto delle doglianze relative al vizio di motivazione e al rispetto delle condizioni di revoca, e la sentenza segnala che la valutazione della revoca deve concentrarsi sulla gravità delle infrazioni in termini di incompatibilità con la misura.
Regola la liberazione anticipata; nel caso di specie l'accoglimento dell'istanza di liberazione anticipata ha determinato l'espiazione della pena residua prima che il Tribunale potesse legittimamente pronunciare la revoca, con la conseguenza che il provvedimento revocatorio non poteva avere efficacia su una misura non più in corso.
Massime di principio
- La revoca di una misura alternativa alla detenzione può essere adottata solo durante il periodo in cui la misura è effettivamente in corso; dopo la scadenza o l'espiazione della pena la revoca è inammissibile.
- Ai fini della revoca il giudice deve valutare la gravità e l'attualità di specifici episodi per verificare la loro incompatibilità con la prosecuzione del beneficio, non già effettuare una valutazione globale del percorso trattamentale (che è invece richiesta per giudicare l'esito complessivo della misura).
- Comportamenti isolati e di modesta rilevanza (es. mancata risposta al citofono o al telefono in un controllo occasionale) non necessariamente giustificano la revoca se non emergono come episodi di particolare gravità e attualità rispetto alla prosecuzione del programma trattamentale.
- Se, dopo la sospensione della misura alternativa, la pena viene estinta o il condannato viene scarcerato per liberazione anticipata, qualsiasi provvedimento di revoca pronunciato successivamente è illegittimo perché presuppone un beneficio ancora in corso.
- In caso di contestazioni disciplinari o di presunte violazioni delle prescrizioni, il giudice deve motivare adeguatamente la valutazione circa la compatibilità dei comportamenti con la prosecuzione della misura alternativa; carenze motivazionali possono determinare l'annullamento del provvedimento.
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