Cassazione Penale, Ordinanza n. 35563/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati hanno impugnato la sentenza del 17 novembre 2025 della Corte d'appello di Napoli, che aveva confermato la loro condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord il 26 giugno 2024 per resistenza a pubblico ufficiale, istigazione a delinquere e oltraggio a pubblico ufficiale. I primi quattro motivi investivano la ricostruzione del fatto e, in parte, denunciavano violazione di legge; il secondo contestava, con riferimento alla resistenza a pubblico ufficiale, i presupposti di integrazione del reato. Gli ultimi due motivi riguardavano la recidiva e il trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha escluso che le doglianze sulla ricostruzione dei fatti consentissero una nuova valutazione del materiale probatorio o la sostituzione dei criteri valutativi del giudice di merito, che aveva già fornito una motivazione adeguata. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa all'art. 337 c.p., precisando che la resistenza non richiede che l'azione del pubblico ufficiale sia concretamente impedita: è sufficiente l'uso di violenza o minaccia diretto a opporsi all'atto, quale che ne sia l'esito. Gli ultimi due motivi, relativi a recidiva e pena, sono stati giudicati meramente e genericamente reiterativi di questioni già affrontate congruamente in appello. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro ciascuno o complessivamente, secondo la formulazione non ulteriormente specificata del testo, in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
in tema di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessario, ai fini dell'integrazione del delitto, che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, indipendentemente dall'esito, positivo o negativo, di tale azione edall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati
Il reato si integra con l'uso di violenza o minaccia diretto a opporsi al compimento di un atto d'ufficio o di servizio; non è necessario che l'azione del pubblico ufficiale sia concretamente impedita né che si verifichi un ostacolo effettivo.
interpretazione non espressa nel testo
La disposizione è indicata tra quelle per cui gli imputati sono stati condannati, ma la Corte non ne svolge un'interpretazione.
interpretazione non espressa nel testo
La disposizione è indicata tra quelle per cui gli imputati sono stati condannati, ma la Corte non ne svolge un'interpretazione.
Massime di principio
- Per integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente l'uso di violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto d'ufficio o di servizio; non occorre che la condotta impedisca concretamente l'azione del pubblico ufficiale o ne ostacoli effettivamente il compimento.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova lettura degli elementi posti a fondamento della decisione di merito né sostituire la valutazione del giudice con una ricostruzione alternativa solo perché ritenuta più plausibile o dotata di maggiore capacità esplicativa.
- Sono inammissibili le doglianze sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio che si limitino a reiterare in modo generico questioni già adeguatamente esaminate dal giudice d'appello.
Come è indicizzato
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