Cassazione Penale, Sentenza n. 9194/2022 del 17/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per tre motivi: (1) violazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo che non è stata valutata la speciale tenuità del fatto poiché sorpreso nelle immediate adiacenze della propria abitazione; (2) violazione degli artt. 132 e 133 c.p., deducendo eccessività della pena nonostante l'opzione per il rito abbreviato e omissione di motivazione sui criteri di determinazione della pena; (3) violazione dell'art. 62-bis c.p., lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto improponibile il secondo motivo perché formulato in termini generici rispetto all'eccessività della pena, applicata nel minimo edittale. Ha richiamato il principio secondo cui la determinazione della pena è di discrezionalità del giudice di merito e che una motivazione sintetica (es.: 'pena congrua') è sufficiente salvo che la pena sia molto superiore alla misura media. Quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della tenuità del fatto, la Corte ha osservato che le doglianze erano generiche e meramente ripropositive, perciò il giudice di appello non era tenuto a sviluppare una specifica argomentazione; pertanto l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di evasione; la condanna di Sollima è stata pronunciata per tale delitto e confermata in appello
Prevede l'esimente per il fatto di speciale tenuità. La Corte rileva che il mancato riconoscimento può essere censurato se adeguatamente motivato, ma qui il ricorrente ha prospettato la questione in modo generico, sicché il giudice di merito non è tenuto a sviluppare ulteriore argomentazione in sede di appello
Disciplina i criteri di scelta della specie e della misura della pena. La Corte ricorda che la scelta rientra nella discrezionalità del giudice di merito
Enuncia i criteri per la determinazione della pena (reiterazione, gravità, esigenze di prevenzione, etc.). La Corte afferma che, ai fini della motivazione, è sufficiente il richiamo all'impiego di tali criteri con formule sintetiche, salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla media edittale
Riguarda il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte indica che il diniego non richiede motivazione dettagliata quando il ricorso insiste genericamente su elementi già valutati e disattesi dal giudice di primo grado o non sviluppa argomentazioni specifiche
Massime di principio
- La determinazione della pena è di ampia discrezionalità del giudice di merito: una motivazione sintetica è di norma sufficiente, mentre è necessaria una motivazione dettagliata solo se la pena risulta significativamente superiore alla media edittale
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche o dell'esimente di speciale tenuità è necessario formulare argomentazioni specifiche e circostanziate; mere affermazioni generiche o riproposizioni di quanto già valutato in primo grado sono insufficienti
- Se la pena inflitta è nel minimo edittale, la censura di eccessività deve spiegare concretamente in quale parametro (art. 133 c.p.) il giudice avrebbe errato, altrimenti il motivo è improponibile o inammissibile
- In cassazione le censure che non sviluppano ragionamenti nuovi e si limitano a richieste generiche possono portare all'inammissibilità del ricorso e all'obbligo di rifondere spese e ammenda
- Per impugnare efficacemente una sentenza in materia di sanzione è utile documentare e quantificare gli elementi di personalità, la mancanza di recidiva e gli elementi obiettivi che possano giustificare il riconoscimento di attenuanti o della tenuità del fatto
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