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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6017/2020 del 04/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società contribuente)

La controversia

La società, proprietaria di un albergo a Firenze, ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2005. L'Ufficio aveva disconosciuto la deducibilità dei canoni di leasing e degli ammortamenti per impianti di ristorazione concessi in comodato alla società terza che gestiva ristorazione e bar all'interno dell'albergo, rilevando l'assenza di un corrispettivo e di un beneficio per la contribuente. Aveva inoltre contestato la deduzione di costi per prestazioni di promozione e acquisizione della clientela riaddebitati da un'altra società, ritenendoli non provati come sostenuti nell'interesse della contribuente. La Commissione tributaria provinciale di Venezia aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza depositata il 9 aprile 2014, aveva invece accolto l'appello dell'Ufficio. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 109, comma 5, TUIR, sostenendo che i costi degli impianti erano inerenti perché il servizio di ristorazione, pur gestito da terzi, costituiva un segmento dell'attività alberghiera, con ricavi riscossi dalla contribuente e servizio rivolto ai clienti dell'albergo; ha inoltre sostenuto l'inerenza dei costi per promozione e acquisizione della clientela, ripartiti tra strutture alberghiere in proporzione alla capacità ricettiva. Con il secondo motivo ha denunciato l'omesso esame dei rapporti contrattuali con le due società terze: il contratto di somministrazione e servizi relativo alla ristorazione e l'accordo di collaborazione per promozione e prenotazioni tramite call center, che indicava costi, corrispettivi e criteri di riparto.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha ribadito che l'inerenza dei costi d'impresa va valutata in termini qualitativi, in relazione all'attività imprenditoriale complessivamente considerata, anche in via indiretta o potenziale, senza richiedere una correlazione quantitativa o immediata con specifici ricavi; antieconomicità e incongruità possono costituire soltanto indici del difetto di inerenza. Ha ritenuto che, nell'esternalizzazione di fasi del processo produttivo, siano deducibili i costi pluriennali e i canoni di leasing relativi a beni dell'impresa messi a disposizione del terzo, quando l'attività svolta con tali beni costituisce un segmento dell'attività complessiva della contribuente. La CTR aveva escluso l'inerenza richiedendo un beneficio specifico per il comodante e senza considerare che la ristorazione era svolta all'interno dell'albergo e si inseriva nell'attività imprenditoriale della società. Quanto ai costi di promozione e acquisizione della clientela, la CTR non aveva esaminato il criterio contrattuale di ripartizione in proporzione diretta alla capacità ricettiva dei due alberghi interessati; tale circostanza era decisiva, anche se l'attività esternalizzata era estranea alla gestione caratteristica, in quanto diretta ad accrescerne il valore. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 109, comma 5, D.P.R. 917/1986

    L’inerenza all’attività d’impresa dei costi, anche pluriennali, indispensabile ai fini della deduzione ex art. 109 TUIR, va, pertanto, definita come una relazione tra costo e attività di impresa complessivamente intesa, indipendentemente da una esplicita correlazione ad una precisa componente positiva di reddito, ove il costo abbia attinenza, anche potenziale, con l’attività imprenditoriale (Cass., Sez. V, 27 febbraio 2015, n. 4041; Cass., Sez. V, 22 dicembre 2016, n. 26749; Cass., Sez. V, 11 agosto 2017, n. 20049).

    L'inerenza richiesta per la deduzione non presuppone un collegamento diretto con uno specifico ricavo: è sufficiente che il costo presenti un'attinenza, anche potenziale, con l'attività d'impresa complessivamente considerata. Nel caso di esternalizzazione, possono essere inerenti i costi pluriennali o i canoni di leasing di beni dell'impresa messi a disposizione del terzo, se l'attività svolta dal terzo con tali beni si inserisce come segmento nell'attività imprenditoriale della contribuente.

Massime di principio

  • L'inerenza dei costi d'impresa si valuta con criterio qualitativo in relazione all'attività imprenditoriale complessivamente considerata, anche indiretta o potenziale; non richiede una correlazione quantitativa o immediata tra il costo e uno specifico ricavo. L'antieconomicità o l'incongruità della spesa possono valere come indici del difetto di inerenza, ma non lo determinano automaticamente.
  • Quando un'impresa esternalizza a terzi una o più fasi del processo produttivo e mette a disposizione beni di propria proprietà, i costi pluriennali di acquisto e i canoni di leasing relativi a tali beni possono essere dedotti se l'attività svolta dal terzo con quei beni si inserisce come segmento nell'attività imprenditoriale complessiva dell'impresa.
  • I costi di servizi esternalizzati di promozione e acquisizione della clientela possono essere inerenti anche se l'attività non appartiene alla gestione caratteristica, quando è diretta ad accrescere il valore dell'attività imprenditoriale e la ripartizione dei costi tra le imprese beneficiarie è comprovata dal criterio contrattuale adottato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
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