Cassazione Civile, Sentenza n. 6089/2020 del 04/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Il condominio aveva ottenuto dal Giudice di pace di Milano il decreto ingiuntivo n. 52290/2012 per quote condominiali insolute. L’opposizione del condomino era stata dichiarata tardiva; la decisione era stata confermata dal Tribunale di Milano con sentenza n. 6016/2015, pubblicata il 12 maggio 2015. Il Tribunale aveva ritenuto perfezionata la notificazione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 140 c.p.c. il 5 dicembre 2012, data in cui il destinatario aveva ritirato presso l’ufficio postale la raccomandata informativa, e non il 12 dicembre 2012, data indicata in sentenza come ritiro del plico contenente l’ingiunzione. L’opposizione, notificata il 17 gennaio 2013, era quindi tardiva rispetto al termine di quaranta giorni. Con tre motivi, il ricorrente ha contestato tale conclusione: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 140 c.p.c., dell’art. 8, comma 4, della L. n. 890/1982 e degli artt. 3 e 24 Cost., sostenendo che il perfezionamento dovesse coincidere con il ritiro del piego contenente l’atto, o comunque con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa; ha inoltre censurato la lettura della giurisprudenza costituzionale e di legittimità e negato che tale interpretazione producesse incertezza sui tempi della notificazione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 140 c.p.c. e la nullità della sentenza, assumendo che al momento della notificazione dell’opposizione non fossero ancora trascorsi quaranta giorni dal ritiro del decreto ingiuntivo presso la casa comunale. Con il terzo, in via subordinata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in ragione della pretesa disparità rispetto alle notificazioni postali e della contrazione del tempo utile per predisporre la difesa.
La decisione
La Corte ha respinto congiuntamente i tre motivi. Ha chiarito che, per la notificazione ex art. 140 c.p.c., il perfezionamento nei confronti del destinatario avviene al ricevimento della raccomandata informativa oppure, comunque, decorsi dieci giorni dalla sua spedizione; non occorre attendere il ritiro del piego contenente l’atto depositato presso la casa comunale. La disciplina differisce da quella della notificazione a mezzo posta regolata dall’art. 8, comma 4, della L. n. 890/1982, ma la differenza non viola gli artt. 3 e 24 Cost.: non sussiste un obbligo costituzionale di uniformare regimi processuali relativi a situazioni eterogenee, purché sia garantita al destinatario un’effettiva possibilità di conoscere l’avvenuto deposito e di predisporre la difesa. Poiché la raccomandata informativa fu ritirata il 5 dicembre 2012 e l’opposizione fu notificata il 17 gennaio 2013, era decorso il termine di quaranta giorni previsto per l’opposizione a decreto ingiuntivo; la declaratoria di tardività è stata quindi confermata. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il condominio non ha svolto difese. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
Deve – pertanto – darsi continuità all’orientamento secondo cui la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., si perfeziona per il destinatario dal momento del ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi dieci giorni dalla sua spedizione (Cass. 5556/2019; Cass. 19772/2015).
Nella notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la notificazione si perfeziona per il destinatario quando riceve la raccomandata informativa o, se anteriore al ricevimento, una volta trascorsi dieci giorni dalla sua spedizione; non è necessario attendere il ritiro del piego contenente l’atto.
art. 8, comma 4, L. n. 890/1982
Mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l’atto da notificare, se anteriore (Cass. 28627/2017; Cass. 26088/2015; Cass. 3499/2012; Cass. 14606/2005), l’art. 140 c.p.c., come risultante dalla pronuncia additiva della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare (non l’effettiva conoscenza, ma) la conoscibilità del deposito dell’atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale.
La regola del ritiro anticipato del piego contenente l’atto, propria della notificazione postale, non si trasferisce alla notificazione ex art. 140 c.p.c.; i due regimi restano distinti e il ricevimento della raccomandata informativa è sufficiente a rendere conoscibile il deposito dell’atto.
art. 641 c.p.c.
In conclusione, correttamente il tribunale ha ritenuto tardiva l’opposizione ex art. 645 c.p.c., poichè dal momento in cui detta raccomandata è stata ritirata presso l’ufficio postale (5.12.2012) alla data di notifica dell’opposizione (17.1.2013) era decorso il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 641 c.p.c..
Il termine di quaranta giorni per l’opposizione a decreto ingiuntivo decorre, per il destinatario della notificazione ex art. 140 c.p.c., dal perfezionamento della notifica individuato nel ricevimento della raccomandata informativa, e l’opposizione proposta oltre tale termine è tardiva.
art. 645 c.p.c.
In conclusione, correttamente il tribunale ha ritenuto tardiva l’opposizione ex art. 645 c.p.c., poichè dal momento in cui detta raccomandata è stata ritirata presso l’ufficio postale (5.12.2012) alla data di notifica dell’opposizione (17.1.2013) era decorso il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 641 c.p.c..
L’opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta entro il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 641 c.p.c.; ai fini del caso deciso, l’opposizione ex art. 645 c.p.c. è risultata tardiva perché notificata oltre tale termine, calcolato dal ricevimento della raccomandata informativa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendo i presupposti di legge, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Nella notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., il perfezionamento per il destinatario coincide con il ricevimento della raccomandata informativa oppure, comunque, con il decorso di dieci giorni dalla sua spedizione; non è necessario il ritiro del piego contenente l’atto depositato presso la casa comunale.
- La disciplina della notificazione ex art. 140 c.p.c. non deve essere uniformata a quella della notificazione a mezzo posta prevista dall’art. 8, comma 4, della L. n. 890/1982. Regimi processuali differenziati sono ammissibili se garantiscono al destinatario un’effettiva possibilità di conoscere l’avvenuto deposito e di predisporre la difesa.
- Il ricevimento della raccomandata informativa nella notificazione ex art. 140 c.p.c. rende conoscibile l’avvenuto deposito dell’atto e consente al destinatario di attivarsi per ritirarlo; il termine per la reazione giudiziale decorre da tale momento, senza attendere l’effettiva acquisizione dell’atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 4 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 6079/2020 del 04/03/2020
- Sentenza civile · 4 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 6091/2020 del 04/03/2020
- Sentenza civile · 4 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 6078/2020 del 04/03/2020
- Sentenza civile · 4 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 6080/2020 del 04/03/2020
- Sentenza civile · 4 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 6084/2020 del 04/03/2020
- Sentenza civile · 4 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 6085/2020 del 04/03/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →