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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6080/2020 del 04/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (promittente)

La controversia

La controversia originava dalla domanda ex art. 2932 c.c. proposta da un fratello contro l’altro per ottenere il trasferimento della proprietà di un immobile e di un locale garage. L’attore sosteneva che, con una scrittura dell’11 giugno 1989, il convenuto si fosse impegnato a trasferirgli il bene, realizzato mentre i fratelli vivevano all’estero con l’apporto di entrambi. Il Tribunale di Chieti aveva accolto la domanda, qualificando la dichiarazione come preliminare unilaterale di vendita e considerando quale corrispettivo il pagamento dei materiali e dei lavori da parte dell’attore. La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza del 14 novembre 2014, riformava la decisione e rigettava la domanda: escludeva una donazione valida o una promessa di donazione per difetto della forma solenne e riteneva non configurabile un preliminare di vendita, per mancanza del corrispettivo e di dati sufficienti a identificare l’immobile. L’erede dell’attore proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione dell’art. 2932 c.c., assumendo che l’esecuzione in forma specifica sia esperibile ogniqualvolta sorga l’obbligo di prestare il consenso al trasferimento, anche se derivante da dichiarazione unilaterale; (2) violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., sostenendo che il termine “donare” andasse interpretato come trasferimento oneroso, alla luce dell’ammissione del convenuto di avere contribuito alla costruzione e delle testimonianze; (3) violazione degli artt. 2712 c.c. e 116 c.p.c., per non avere attribuito valore probatorio alla partecipazione dell’attore alle spese, non contestata e ammessa in interrogatorio formale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi, esaminati congiuntamente perché connessi. Ha precisato che i criteri legali di interpretazione dei contratti si applicano, nei limiti di compatibilità, anche ai negozi unilaterali: rileva l’intento del solo autore dell’atto e resta il criterio dell’interpretazione complessiva. L’interpretazione dell’atto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è sufficiente contrapporre una diversa lettura degli stessi elementi, se quella adottata è plausibile e conforme ai canoni ermeneutici. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva attribuito rilievo primario al significato letterale di “donare” e, avendo escluso ambiguità residua, aveva correttamente negato rilevanza interpretativa agli elementi esterni alla dichiarazione, quali interrogatorio e testimonianze. La dichiarazione non valeva come donazione, essendo priva dell’atto pubblico, dell’accettazione del donatario e della presenza di due testimoni; non poteva neppure configurare una promessa di donazione, incompatibile con la spontaneità della liberalità e inidonea a fondare un obbligo coercibile a contrarre. Non risultavano inoltre un corrispettivo e elementi identificativi sufficienti dell’immobile per ravvisare un impegno di vendita. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito escluso che la scrittura privata dell’11.6.1989, contenente una dichiarazione unilaterale, fosse suscettibile di esecuzione specifica mentre la giurisprudenza di legittimità ammette il rimedio di cui all’art. 2932 c.c., in ogni fattispecie dalla quale sorga l’obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto e, conseguentemente, anche da dichiarazione unilaterale.

    La Corte non accoglie la tesi che la scrittura unilaterale fosse suscettibile di esecuzione specifica: non essendo stata riconosciuta, con interpretazione di merito plausibile e non censurabile, una valida obbligazione a trasferire il bene, non ricorrevano i presupposti per l’applicazione del rimedio.

  • art. 1324 c.c.

    Le norme in tema di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., in ragione del rinvio ad esse operato dall’art. 1324 c.c., si applicano anche ai negozi unilaterali, nei limiti della compatibilità con la particolare natura e struttura di tali negozi; in particolare, nell’atto unilaterale, non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti ma solo all’intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, resta fermo il criterio dell’interpretazione complessiva dell’atto.

    I criteri di interpretazione contrattuale si estendono ai negozi unilaterali nei limiti compatibili; in questi ultimi va ricercato l’intento dell’autore dell’atto, senza fare riferimento a una comune intenzione delle parti, e va comunque considerato complessivamente il contenuto dell’atto.

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 c.c. e segg., con la conseguenza che la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione.

    La violazione delle regole ermeneutiche è deducibile in cassazione solo indicando specificamente il canone violato e il modo della violazione; non è sufficiente contestare il risultato interpretativo come tale.

  • artt. 1362-1367 c.c.

    D’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni plausibili, non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra.

    Il sindacato di legittimità non consente di sostituire l’interpretazione di merito con quella preferita dalla parte quando quella adottata è una delle letture plausibili. La disposizione si riferisce ai canoni ermeneutici invocati nel ricorso e la Corte ha ritenuto conforme a tali criteri la lettura della dichiarazione.

  • art. 1362 c.c.

    Anche per gli atti unilaterali, va esteso il principio, secondo cui, nell’interpretazione delle clausole contrattuali, il giudice di merito, allorchè le espressioni usate dalle parti fanno emergere in modo immediato la comune volontà delle medesime, deve arrestarsi al significato letterale delle parole e non può fare ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici, se non previa rigorosa dimostrazione dell’insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale.

    Anche per gli atti unilaterali, quando il dato letterale manifesta in modo immediato il significato dell’atto e non ne residua ambiguità, l’interprete deve arrestarsi al significato letterale; il ricorso ad altri criteri richiede la previa dimostrazione dell’insufficienza del testo.

  • art. 2712 c.c.

    Nella specie, il ricorrente si limita a censurare l’interpretazione, plausibile, che la corte distrettuale ha fornito alla dichiarazione di I.G. dell’11.6.1989, contrapponendo una diversa interpretazione, basata su elementi esterni al contenuto dell’atto, come l’interrogatorio formale e le deposizioni testimoniali.

    La Corte ha respinto la censura relativa agli elementi probatori esterni perché diretta, nel caso concreto, a sostituire alla lettura plausibile della dichiarazione una diversa ricostruzione basata su interrogatorio e testimonianze; non ha enunciato una regola autonoma sul valore probatorio generale previsto dall’art. 2712 c.c.

  • art. 116 c.p.c.

    La corte di merito ha attribuito rilevanza decisiva al criterio letterale della dichiarazione, nella parte in cui I.M. dichiarava di “donare” a I.G. l’appartamento oggetto di causa, ravvisandovi una donazione del bene, nulla per l’assenza dei requisiti di forma richiesti dalla legge, trattandosi di scrittura privata e non di atto pubblico, privo dell’accettazione del donatario e della presenza di due testimoni.

    La censura concernente la valutazione delle prove non è stata accolta: la Corte ha ritenuto legittimo l’esito interpretativo di merito e ha escluso che gli elementi istruttori esterni potessero sostituire, in assenza di ambiguità del testo, il significato letterale della dichiarazione.

  • art. 782 c.c.

    La corte di merito ha attribuito rilevanza decisiva al criterio letterale della dichiarazione, nella parte in cui I.M. dichiarava di “donare” a I.G. l’appartamento oggetto di causa, ravvisandovi una donazione del bene, nulla per l’assenza dei requisiti di forma richiesti dalla legge, trattandosi di scrittura privata e non di atto pubblico, privo dell’accettazione del donatario e della presenza di due testimoni.

    La dichiarazione di donazione immobiliare non soddisfaceva la forma richiesta per la validità della donazione: una scrittura privata priva dell’accettazione del donatario e della presenza di due testimoni non costituiva un valido atto pubblico di donazione.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • Le regole di interpretazione dei contratti si applicano ai negozi unilaterali nei limiti della compatibilità con la loro struttura: occorre ricostruire l’intento dell’autore dell’atto e interpretarne unitariamente il contenuto, senza ricercare una comune intenzione di più parti.
  • L’interpretazione dell’atto negoziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. In cassazione la parte deve indicare puntualmente il canone ermeneutico violato e il modo della violazione; non basta prospettare una diversa interpretazione degli stessi elementi, se quella accolta dal giudice è plausibile.
  • Quando il tenore letterale di un atto unilaterale esprime in modo non ambiguo il significato attribuitogli dal giudice di merito, questi può arrestarsi al dato letterale; elementi esterni non possono essere utilizzati per proporre in cassazione una diversa ricostruzione, se non sia dimostrata l’insufficienza del testo.
  • La promessa di donazione non è idonea a fondare un obbligo coercibile a contrarre, poiché l’obbligo di eseguire in futuro la liberalità è incompatibile con la spontaneità che deve caratterizzare la volontà di donare.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareImpugnazioni
RamiContrattiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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