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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6091/2020 del 04/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede opponente)

La controversia

Il resistente aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per Euro 26.756,69 oltre interessi, a titolo di rimborso delle spese di lite liquidate nel precedente giudizio relativo all’impugnazione del testamento della de cuius in favore del ricorrente. In quel giudizio il resistente era risultato soccombente in entrambi i gradi, ma il suo appello era stato accolto quanto alla riduzione delle spese liquidate in primo grado. Il ricorrente aveva proposto opposizione, chiedendo la riduzione dell’importo ingiunto e formulando domande riconvenzionali: risarcimento dei danni morali, psicologici e assistenziali che assumeva di aver subito in conseguenza di due procedimenti penali promossi a seguito di denunce del resistente, con rimborso di Euro 4.992 per spese di difesa; pagamento di Euro 36.977, previo rendiconto, per la quota dei canoni di locazione percepiti dal resistente dal novembre 2003 in relazione a un immobile; in subordine, liquidazione della quota spettantegli nella società Silver e rimborso di spese legali e stragiudiziali; restituzione di Euro 90.370 relativi a un deposito titoli cointestato al resistente e alla de cuius, che il ricorrente sosteneva finanziato esclusivamente con denaro di quest’ultima, oppure declaratoria di nullità della cointestazione per difetto di forma e compensazione. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo, compensato i crediti e condannato il resistente a pagare al ricorrente Euro 71.675 oltre interessi. In appello, la Corte d’Appello di Torino aveva dichiarato inammissibili le domande riconvenzionali, ritenendole coperte dal giudicato formatosi nel precedente giudizio successorio e, inoltre, non connesse ai fatti posti a fondamento del credito ingiunto ai sensi dell’art. 36 c.p.c. Dopo la sentenza, su istanza del resistente, la Corte d’Appello aveva disposto la correzione ex art. 287 c.p.c. per inserirvi la condanna del ricorrente a restituire Euro 71.675,42 e Euro 8.781,68 per spese legali, somme che risultavano documentalmente pagate. Con nove motivi il ricorrente ha denunciato: motivazione apparente e contraddittoria sul giudicato; omesso esame delle deduzioni relative alla mancata formazione del giudicato; violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che le domande riconvenzionali derivavano dalla qualità di erede accertata nel precedente giudizio e non ne costituivano un presupposto necessario; violazione dell’art. 36 c.p.c., poiché la norma non avrebbe impedito le riconvenzionali in assenza di spostamento della competenza; violazione dell’art. 112 c.p.c. per rilievo d’ufficio della questione; violazione dell’art. 101 c.p.c. per mancata sollecitazione del contraddittorio; ulteriore violazione dell’art. 36 c.p.c., deducendo l’esistenza di un collegamento obiettivo, anche ai fini della compensazione, idoneo a giustificare il simultaneus processus; infine, violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla correzione della sentenza.

La decisione

La Cassazione ha accolto il terzo motivo, ritenendo che il giudicato formatosi sul precedente giudizio relativo alla validità del testamento e all’indegnità a succedere non coprisse le domande successivamente formulate dall’erede: queste ultime erano conseguenze dell’accertamento della qualità di erede e non potevano essere proposte prima che tale qualità fosse definitivamente riconosciuta. Ha quindi enunciato che il giudicato non si estende alle questioni che non potevano essere proposte prima del fatto giuridico da cui scaturiscono. Ha inoltre accolto congiuntamente il quarto e il settimo motivo: in assenza di uno spostamento della competenza, la domanda riconvenzionale può essere proposta anche fuori dalle ipotesi di connessione specificamente previste dall’art. 36 c.p.c., purché vi sia un collegamento obiettivo con la domanda principale che renda opportuno il simultaneus processus. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente può proporre domande riconvenzionali basate anche su un titolo non strettamente dipendente da quello dell’ingiunzione, se sussistono tali condizioni; nella fattispecie, le pretese relative ai danni, ai canoni, alla partecipazione societaria e alle somme del conto cointestato dovevano essere esaminate almeno come eccezioni di compensazione. L’accoglimento dei motivi terzo, quarto e settimo ha assorbito i primi due, il quinto e il sesto, nonché l’ottavo e il nono, relativi alla correzione materiale della sentenza. La Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato, infatti, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell’esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi ed il petitum, ma certamente non si estende alle questioni che conseguono alla risoluzione della questione oggetto della pronuncia sulla quale il giudicato viene a formarsi.

    Il giudicato copre quanto deciso e gli accertamenti necessari a fondare la decisione, ma non le questioni che ne sono conseguenza; in particolare, non preclude domande che non potevano essere proposte prima del fatto giuridico da cui derivano.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, ma non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono.

    La preclusione del dedotto e del deducibile opera per le questioni proponibili nello stesso contesto e costituenti antecedenti logici essenziali e necessari della pronuncia; non si estende alle questioni divenute proponibili solo dopo il verificarsi del fatto giuridico da cui traggono origine.

  • art. 36 c.p.c.

    Qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza per materia e per valore del giudice adito con la domanda principale, essa può essere proposta anche al di fuori dalle ipotesi di connessione previste dall’art. 36 c.p.c., purchè sussista un vincolo di collegamento fra la domanda principale e la riconvenzionale, tale da rendere opportuno il simultaneus processus.

    Quando la riconvenzionale non determina uno spostamento della competenza, è ammissibile anche senza la connessione tipizzata dall’art. 36 c.p.c., se esiste un collegamento obiettivo con la domanda principale che renda opportuno trattare congiuntamente le pretese.

  • art. 111 Cost.

    Si è anche precisato che: “La relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell’ammissibilità di quest’ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del simultaneus processus, a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., comma 1 (Sez. 3, Sent. n. 27564 del 2011).

    Ai fini dell’ammissibilità della domanda riconvenzionale è sufficiente un collegamento obiettivo tra le pretese, anche quando esse non dipendano da un titolo identico, se la trattazione congiunta è opportuna per l’economia processuale e per il giusto processo.

  • art. 287 c.p.c.

    Dopo la pubblicazione della sentenza della Corte d’Appello Ch.Gu. ne chiedeva la correzione ai sensi dell’art. 287 c.p.c..

    La disposizione è menzionata in relazione alla correzione della sentenza, ma la Cassazione non decide nel merito le censure sulla sua applicazione, dichiarandole assorbite.

  • art. 288 c.p.c.

    Il ricorrente con i motivi sopra indicati censura la pronuncia di correzione dell’errore materiale ai sensi degli artt. 287 c.p.c. e segg., in assenza dei presupposti per dare luogo a tale procedura e in violazione dell’art. 112 c.p.c., sia perchè mancava una domanda espressa in tal senso dal Ch.Gu. e sia perchè qualora tale domanda vi fosse stata l’omessa pronuncia costitutiva un vizio da far valere con l’ordinario procedimento d’impugnazione.

    La norma è indicata soltanto quale oggetto delle censure sulla procedura di correzione; la Corte non ne esamina il merito perché i relativi motivi sono assorbiti.

  • art. 112 c.p.c.

    L’accoglimento del terzo motivo di ricorso, come si è detto, determina l’assorbimento dei primi due.

    La Corte non decide le censure fondate sull’art. 112 c.p.c., assorbite dall’accoglimento degli altri motivi; il testo non enuncia un principio interpretativo autonomo sulla norma.

  • art. 101 c.p.c.

    Il motivo è subordinato al mancato accoglimento del quarto e del quinto motivo di ricorso e ha ad oggetto la violazione dell’art. 101 c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Torino fondato la propria decisione su una circostanza rilevata d’ufficio senza prima sollecitare il contraddittorio tra le parti.

    La censura relativa al contraddittorio non è esaminata nel merito, essendo stata assorbita dall’accoglimento dei motivi quarto e settimo.

Massime di principio

  • Il giudicato copre le questioni dedotte e quelle deducibili che costituiscono antecedenti logici essenziali e necessari della decisione, ma non si estende alle questioni che non potevano essere proposte prima del verificarsi del fatto giuridico da cui derivano.
  • La domanda riconvenzionale può essere ammessa anche fuori dalle ipotesi di connessione previste dall’art. 36 c.p.c. quando non comporti uno spostamento della competenza e sussista un collegamento obiettivo con la domanda principale tale da rendere opportuno il simultaneus processus.
  • Nel giudizio ordinario instaurato dall’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente può ampliare il thema decidendum proponendo domande riconvenzionali fondate anche su un titolo non strettamente dipendente da quello dell’ingiunzione, purché non si determini uno spostamento della competenza e vi sia un collegamento obiettivo con la pretesa monitoria; può inoltre dedurre le relative pretese in compensazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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