Cassazione Civile, Sentenza n. 6079/2020 del 04/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
Un testatore, già inabilitato e poi deceduto, aveva disposto con testamento olografo del 27 febbraio 2003 l’attribuzione al proprio curatore dell’intera quota disponibile, riconosciuto alla convivente una rendita vitalizia annuale pari alla metà dei frutti di tale quota e riservato ai figli la legittima, detratte determinate attribuzioni ricevute in vita o trattenute sull’eredità della madre. I figli avevano chiesto al Tribunale di Palermo di dichiarare aperta la successione legittima, deducendo la nullità o l’annullabilità del testamento per incapacità naturale del testatore o per errore, violenza o dolo, nonché l’incapacità del curatore di succedere al proprio assistito. Il Tribunale, con sentenza n. 2737/2011, aveva respinto la domanda per mancata prova dell’incapacità naturale e dei vizi della volontà, escludendo l’applicabilità dell’art. 596 c.c. al curatore dell’inabilitato. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 288/2017 depositata il 20 febbraio 2017, aveva rigettato l’appello: aveva ritenuto non provato il vizio della volontà, valorizzato la successiva revoca dell’interdizione e la dichiarazione di inabilitazione del testatore, nonché la CTU che ne aveva confermato la capacità al momento della redazione del testamento, e respinto come manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 596, 597 e 598 c.c. La procuratrice generale di un erede ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) riproposta questione di legittimità costituzionale degli artt. 596, 597 e 598 c.c., in relazione all’art. 3 Cost., per la mancata previsione dell’incapacità a succedere del curatore dell’inabilitato che abbia gestito il patrimonio, anche in rapporto all’art. 411 c.c.; (2) violazione degli artt. 112 e 196 c.p.c. e omesso esame dell’istanza di rinnovazione della CTU; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c. e omesso esame delle ulteriori richieste istruttorie; (4) censura relativa alla regolazione delle spese. Il curatore ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto: la questione di costituzionalità è manifestamente infondata perché non è corretto porre tutela, curatela dell’inabilitato e amministrazione di sostegno su una scala unitaria di crescente gravità dell’incapacità; inoltre, il rinvio dell’art. 411 c.c. agli artt. 596, 599 e 779 c.c. opera «in quanto compatibili» e non comporta l’estensione automatica dei divieti previsti per tutore e protutore. La Corte ha precisato che, nell’amministrazione di sostegno, la capacità di ricevere per testamento non è in generale preclusa e che un limite può configurarsi nei casi di amministrazione mista o sostitutiva, secondo la disciplina richiamata; la curatela dell’inabilitato, per contro, non è soggetta al divieto testamentario previsto per tutore e protutore. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e del giudizio di rilevanza dei mezzi istruttori, riservati al giudice di merito; la decisione d’appello era adeguatamente motivata sulla mancata prova del vizio della volontà e sulla capacità del testatore, e le censure non indicavano specificamente dove fosse stata fornita la prova reputata mancante. Il quarto motivo sulle spese è rimasto assorbito, data la sua natura accessoria e l’esito delle altre censure. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, liquidate in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, ed è stato dichiarato sussistente l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 596 c.c.
Nel secondo caso, invece, l’istituto dell’amministrazione di sostegno si avvicina alla curatela, in relazione alla quale l’ordinamento non prevede i divieti di ricevere per testamento e donazione che, al contrario, sono previsti per tutore e protutore dagli artt. 596,599 e 779 c.c..
Il divieto di ricevere per testamento o donazione previsto per tutore e protutore non si estende al curatore dell’inabilitato, per il quale la legge non contempla un divieto corrispondente.
art. 597 c.c.
Trattandosi di rinvio a carattere residuale, esso vale per la sola parte delle disposizioni contenute nei predetti articoli che risulta compatibile con le finalità e le caratteristiche dell’istituto dell’amministrazione di sostegno.
Il rinvio dell’art. 411 c.c. agli artt. 596, 599 e 779 c.c. è limitato alle disposizioni compatibili con finalità e caratteristiche dell’amministrazione di sostegno e non determina l’estensione automatica di ogni divieto.
art. 598 c.c.
Trattandosi di rinvio a carattere residuale, esso vale per la sola parte delle disposizioni contenute nei predetti articoli che risulta compatibile con le finalità e le caratteristiche dell’istituto dell’amministrazione di sostegno.
Il rinvio dell’art. 411 c.c. agli artt. 596, 599 e 779 c.c. opera soltanto per le disposizioni compatibili con l’amministrazione di sostegno; non può fondare l’automatica estensione di divieti di ricevere.
art. 599 c.c.
Nel secondo caso, invece, l’istituto dell’amministrazione di sostegno si avvicina alla curatela, in relazione alla quale l’ordinamento non prevede i divieti di ricevere per testamento e donazione che, al contrario, sono previsti per tutore e protutore dagli artt. 596,599 e 779 c.c..
I divieti di ricevere per testamento e donazione sono previsti per tutore e protutore, ma non per il curatore dell’inabilitato; nell’amministrazione di sostegno, l’applicazione dei divieti dipende dalla compatibilità con la concreta configurazione dell’istituto.
art. 779 c.c.
Nel secondo caso, invece, l’istituto dell’amministrazione di sostegno si avvicina alla curatela, in relazione alla quale l’ordinamento non prevede i divieti di ricevere per testamento e donazione che, al contrario, sono previsti per tutore e protutore dagli artt. 596,599 e 779 c.c..
Il divieto di ricevere per donazione cui la norma concorre non si applica al curatore dell’inabilitato; nel rinvio relativo all’amministrazione di sostegno, l’applicazione delle disposizioni richiamate resta circoscritta a quelle compatibili.
art. 411, comma 2, c.c.
Trattandosi di rinvio a carattere residuale, esso vale per la sola parte delle disposizioni contenute nei predetti articoli che risulta compatibile con le finalità e le caratteristiche dell’istituto dell’amministrazione di sostegno.
Il rinvio agli artt. 596, 599 e 779 c.c. è residuale e condizionato dalla compatibilità: non estende automaticamente all’amministratore di sostegno l’incapacità di succedere prevista per tutore e protutore.
art. 411, comma 3, c.c.
Dalla mancata inclusione di dette disposizioni nella norma in esame, invero, non si può farne discendere la loro automatica invalidità o inefficacia, nè l’esistenza di un divieto che, in funzione del contesto generale in cui l’art. 411 c.c., è inserito, non è previsto dalla legge.
Il mancato richiamo espresso alle disposizioni testamentarie e alle convenzioni in favore di determinate categorie non consente di dedurne automaticamente invalidità, inefficacia o un divieto non previsto dalla legge.
art. 112 c.p.c.
L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.
La Corte ha dichiarato inammissibili le censure formulate anche ai sensi dell’art. 112 c.p.c. perché dirette a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e delle richieste istruttorie, anziché individuare un’omessa pronuncia su una domanda o un’eccezione.
art. 196 c.p.c.
L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.
La mancata rinnovazione della consulenza tecnica non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione del merito: la scelta e la valutazione delle risultanze istruttorie appartengono al giudice di merito, se la decisione dà conto delle ragioni del convincimento.
art. 3 Cost.
Non potendosi quindi, conclusivamente, ravvisare un rapporto di inferiorità dell’amministrazione di sostegno rispetto all’inabilitazione o all’interdizione, posto che i detti istituti, pur tesi tutti ad assicurare la protezione del soggetto debole, rispondono ad esigenze diverse che non sempre sono suscettibili di essere collocate su una scala unitaria di crescente gravità del disagio dell’assistito, nè potendosi condividere la tesi di parte ricorrente, secondo cui il rinvio residuale operato dall’art. 411 c.c., comma 2, estenderebbe in via automatica all’amministratore di sostegno il divieto di succedere espressamente previsto dall’art. 596 c.c., comma 1, solo per il tutore e protutore, e non invece per il curatore dell’inabilitato, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 596,597 e 598 c.c., va dichiarata manifestamente infondata.
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando si fonda sull’assunto che interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno corrispondano a gradi progressivi di incapacità e che la disciplina dei divieti testamentari debba quindi essere uniformata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
In caso di rigetto del ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Il contributo aggiuntivo è pari a quello dovuto per il ricorso secondo il comma 1-bis dell’art. 13.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
La norma è richiamata quale disposizione che ha inserito nell’art. 13 del D.P.R. 115/2002 il comma 1-quater, applicato dalla Corte per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Gli istituti dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno perseguono esigenze di protezione diverse e non sono collocabili su una scala unitaria di crescente gravità dell’incapacità. L’amministrazione di sostegno va individuata in funzione della sua maggiore adeguatezza alle esigenze concrete del beneficiario, della flessibilità e dell’attività da compiere.
- Il rinvio dell’art. 411 c.c. agli artt. 596, 599 e 779 c.c. è residuale e opera soltanto per le disposizioni compatibili con finalità e caratteristiche dell’amministrazione di sostegno; non comporta l’automatica estensione di tutti i divieti previsti per tutore e protutore.
- In assenza di un divieto stabilito dalla legge, il curatore dell’inabilitato non è incapace di ricevere per testamento dal proprio assistito. Nell’amministrazione di sostegno, la capacità di ricevere per testamento non è in generale preclusa; un limite può configurarsi nei casi in cui l’amministrazione abbia carattere misto o sostitutivo, in coerenza con la disciplina della tutela.
- Il mancato richiamo espresso a una determinata categoria tra i destinatari di disposizioni testamentarie in favore dell’amministratore di sostegno non comporta, da solo, invalidità o inefficacia delle disposizioni né consente di ricavare un divieto non previsto dalla legge.
- La valutazione delle prove, la scelta delle risultanze istruttorie e il giudizio sulla necessità o rilevanza dei mezzi di prova, compresa la rinnovazione della consulenza tecnica, sono apprezzamenti riservati al giudice di merito. In cassazione non possono essere trasformati in una richiesta di nuova valutazione del fatto; il giudice di merito non deve confutare ogni singola deduzione, purché esponga le ragioni del proprio convincimento.
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