Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6078/2020 del 04/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un architetto aveva chiesto al condominio il pagamento integrale delle competenze per l’attività svolta in forza del contratto del 1° febbraio 2006. Il condominio aveva eccepito l’inadempimento del professionista. Il Tribunale di Roma, dopo aver disposto una CTU, aveva rigettato la domanda ritenendo non provata la predisposizione del progetto nei termini contrattuali e considerando congruo quanto già versato rispetto all’attività effettivamente svolta. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 28 aprile 2015, aveva rigettato l’appello, chiarendo che la decisione di primo grado si fondava sulla congruità delle somme già corrisposte e non sull’accoglimento dell’eccezione di inadempimento né sulla risoluzione del contratto. Il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione degli artt. 1218 e 1460 c.c. e degli artt. 112 e 167 c.p.c., sostenendo che la decisione si fondasse sull’inadempimento e che la Corte d’appello avesse omesso di pronunciarsi sulla tardività dell’eccezione del condominio; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando che il giudice avesse esaminato le modalità dell’adempimento senza una tempestiva eccezione; 3) violazione degli artt. 1346 e 1362 c.c. e seguenti, contestando l’interpretazione dell’oggetto e dello scopo del contratto, che a suo dire riguardava la progettazione della manutenzione delle coperture per riparare il tetto; 4) omesso esame di fatti decisivi, contestando che il Tribunale avesse recepito le conclusioni del CTU; 5) violazione dell’art. 2233 c.c., della L. n. 143/1949 e delle relative tabelle tariffarie, sostenendo che l’attività, conclusa entro giugno 2006, dovesse essere compensata secondo le tariffe richiamate; 6) omesso esame della delibera condominiale straordinaria del 21 dicembre 2006, successiva alla notifica della citazione, che aveva autorizzato l’amministratore a liquidare le competenze e che, secondo il ricorrente, riconosceva il debito.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati respinti: non vi era omessa pronuncia, poiché la Corte d’appello aveva esaminato e ritenuto irrilevante la questione della tardività dell’eccezione; inoltre, la decisione si fondava sulla congruità del compenso già pagato rispetto all’attività effettivamente svolta e non sull’accertamento dell’inadempimento, sicché non rilevava la contestazione sul riparto dell’onere della prova dell’adempimento. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non indicava uno specifico errore interpretativo della Corte territoriale e sollecitava un nuovo esame del contratto, non consentito in sede di legittimità. Il quarto e il sesto motivo sono stati dichiarati inammissibili, poiché, in presenza di doppia conforme sulle medesime ragioni di fatto e in applicazione dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., non era consentita la censura ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché la questione della corretta applicazione delle tariffe professionali non risultava dimostrata come proposta in appello; inoltre, mancava la trascrizione della sentenza di primo grado e della CTU nella parte rilevante. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge; è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 1218 e 1460 c.c.

    La Corte d’appello ha ritenuto che la ratio della decisione di primo grado risiedesse nella congruità delle somme già corrisposte dal Condominio al professionista, accertata sulla base della ricognizione dell’oggetto del contratto e delle attività effettivamente svolte, quindi prescindendo dalla questione dell’adempimento.

    Quando la domanda di pagamento viene respinta perché il compenso già corrisposto è ritenuto congruo rispetto alle prestazioni effettivamente rese, la decisione può prescindere dall’accertamento dell’inadempimento e dall’applicazione dell’eccezione di inadempimento.

  • art. 2697 c.c.

    L’affermazione è immune da censure in quanto coerente con il principio secondo il quale, a fronte della domanda di adempimento, la parte convenuta non è tenuta a conformarsi alla prospettazione attorea, e può difendersi prescindendo dalla questione dell’adempimento (cfr. Cass. Sez. U 30/10/2001, n. 13533), e di conseguenza neppure si pone una questione di erroneo riparto dell’onere della prova.

    Se la difesa del convenuto e la decisione non si fondano sull’inadempimento, ma sulla congruità di quanto già pagato rispetto all’attività eseguita, non si pone una questione di riparto dell’onere della prova dell’adempimento.

  • artt. 112 e 167 c.p.c.

    Nel caso di specie, la Corte d’appello ha preso in esame la questione sottoposta con il primo motivo di appello (pag. 2 della sentenza) e l’ha ritenuta irrilevante, così pronunciando nel senso del rigetto del motivo. Non sussiste, pertanto, il vizio di omessa pronuncia.

    Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice esamina la questione sottoposta e la reputa irrilevante, rigettando così la relativa censura.

  • artt. 1346 e 1362 c.c. e seguenti

    Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non indica l’errore nel quale sarebbe incorsa la Corte d’appello nell’attività di interpretazione del contratto di prestazione d’opera, limitandosi a denunciare il contrasto con le norme di cui agli artt. 1362 c.c. e segg. (pag. 24 del ricorso), e si risolve nella sollecitazione di un nuovo esame del testo contrattuale non consentito al giudice di legittimità.

    La censura in cassazione sull’interpretazione contrattuale deve indicare lo specifico errore imputato al giudice di merito; non è ammissibile se si limita a contrapporre una diversa lettura del testo contrattuale e chiede un nuovo esame del contratto.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Trova applicazione ratione temporis (l’appello è successivo al giorno 11 settembre 2012) la regola secondo cui la sentenza di appello fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado non è censurabile in cassazione con il mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

    In presenza di una doppia conforme fondata sulle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto, non è proponibile in cassazione il motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., secondo la disciplina applicabile ratione temporis.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    La regola della non censurabilità della cosiddetta “doppia conforme” per vizio riconducibile all’art. 360, n. 5 citato discende dal combinato disposto dei commi quarto e quinto dell’art. 348-ter c.p.c.: il comma 5 estende (“fuori dei casi di cui all’art. 348 bis, comma 2, lett. a”) alle sentenze d’appello che abbiano confermato la decisione di primo grado la regola dettata dal comma 4 per le ordinanze che dichiarano l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-ter, comma 1, che siano fondate “sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata”.

    La disciplina della doppia conforme estende alle sentenze d’appello che confermano la decisione di primo grado, sulla base delle stesse ragioni di fatto, la preclusione alla censura per omesso esame prevista per le ordinanze di inammissibilità dell’appello, nei limiti temporali e processuali applicabili.

  • art. 2233 c.c.

    La Corte d’appello ha rigettato il motivo affermando che il Tribunale aveva condiviso e recepito le conclusioni del CTU, e che “anche” la determinazione del compenso per l’attività effettivamente prestata e comunque fruibile dal Condominio era immune da censure (pag. 3 della sentenza).

    La determinazione del compenso per l’attività professionale effettivamente prestata e fruibile dal committente può essere confermata sulla base delle risultanze tecniche recepite dal giudice di merito; nel caso concreto, la censura sulle tariffe è stata comunque dichiarata inammissibile.

  • L. n. 143/1949

    Il giudice d’appello non ha trattato la questione della erronea applicazione della tariffa professionale e il ricorrente non ha dimostrato di averla prospettata, con la conseguenza che la questione risulta nuova e come tale inammissibile.

    La questione dell’applicazione della tariffa professionale non può essere introdotta per la prima volta in cassazione; la parte deve dimostrare di averla tempestivamente proposta nel giudizio di merito.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • A fronte di una domanda di pagamento, il convenuto può difendersi senza aderire alla prospettazione dell’attore e senza fondare necessariamente la propria difesa sull’inadempimento; se il giudice decide sulla congruità di quanto già pagato rispetto all’attività effettivamente svolta, la questione dell’eccezione di inadempimento e del relativo riparto probatorio può risultare irrilevante.
  • Non sussiste omessa pronuncia se il giudice esamina una questione dedotta con l’impugnazione e la considera irrilevante, poiché tale valutazione comporta il rigetto della relativa censura.
  • La censura in cassazione sull’interpretazione di un contratto deve individuare lo specifico errore di diritto o di metodo interpretativo commesso dal giudice di merito; la mera proposta di una lettura alternativa del contratto, diretta a ottenere un nuovo esame del testo, è inammissibile.
  • Quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado sulle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto, opera la preclusione alla censura per omesso esame di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., secondo la disciplina della doppia conforme applicabile ratione temporis.
  • Una questione di erronea applicazione delle tariffe professionali è nuova e inammissibile in cassazione se il ricorrente non dimostra di averla proposta nel giudizio d’appello; la censura deve inoltre essere specifica e consentire alla Corte di verificare gli atti e le statuizioni pertinenti.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.