Cassazione Civile, Sentenza n. 6084/2020 del 04/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (possessore)
La controversia
L’attore aveva convenuto in giudizio due convenuti chiedendo di accertare l’acquisto per usucapione di un fondo. Il Tribunale di Avezzano, con sentenza del 31 dicembre 2012, aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza n. 4/2015 depositata il 5 gennaio 2015, aveva accolto l’appello e dichiarato l’attore proprietario per usucapione ai sensi dell’art. 1158 c.c., ritenendo provato un possesso pubblico, pacifico, continuo e ininterrotto per oltre vent’anni, manifestato dalla coltivazione del fondo e dalla sua concessione in affitto a terzi insieme ad altri terreni dell’attore. Il ricorrente ha proposto due motivi. Con il primo, deducendo violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c., ha lamentato che la Corte d’appello non avesse esaminato l’eccezione di inammissibilità del gravame per difetto dei requisiti di specificità, sollevata anche ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. Con il secondo, deducendo violazione dell’art. 1158 c.c., ha contestato la prova del possesso esclusivo, continuativo e ultraventennale e dell’animus possidendi: secondo il ricorrente, le testimonianze non chiarivano durata e titolo dell’uso del fondo, la coltivazione poteva essere sporadica e non equivoca, l’attività del terzo coltivatore deponeva per il disinteresse dell’attore e il giudizio di inattendibilità del teste indicato dal convenuto era ingiustificato. Ha inoltre sostenuto che la sentenza non avesse adeguatamente motivato sul requisito temporale e sulla continuità del possesso.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Il primo è infondato: la decisione di accogliere l’appello comportava un rigetto implicito, ma inequivoco, dell’eccezione di inammissibilità; inoltre, l’omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., configurabile rispetto alle domande di merito. La censura non specificava comunque le ragioni dell’asserito difetto di specificità né riportava il contenuto del motivo d’appello necessario a dimostrarlo. Il secondo è infondato: dimostrato un potere di fatto pubblico e indisturbato esercitato per il tempo utile, l’art. 1141, primo comma, c.c. consente di presumere il possesso, spettando a chi allega la detenzione provarne il titolo. La coltivazione, pur non essendo sempre da sola univoca, può concorrere a provare il possesso uti dominus quando sia accompagnata da indizi; nel caso concreto la concessione del terreno a terzi, unitamente alla coltivazione e alle altre risultanze testimoniali, costituiva un elemento rivelatore dell’animus possidendi. Le ulteriori doglianze miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dell’attendibilità dei testimoni, riservata al giudice di merito, la cui motivazione era stata ritenuta logica e coerente. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare al controricorrente Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali del 15%; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Del resto, ove il ricorrente censuri la statuizione, sia pur implicita, di ammissibilità di un motivo d’appello che, invece, era privo del requisito di specificità, ha l’onere di specificare, in ricorso, non solo le ragioni per cui ritiene erronea tale (sia pur implicita) statuizione del giudice di appello, ma deve anche riportare il contenuto del motivo di gravame sottoposto a quel giudice nella misura necessaria ad evidenziarne il preteso difetto di specificità, senza potersi limitare a tal fine a rinviare all’atto di appello.
Chi denuncia in cassazione l’erronea ammissione di un motivo d’appello per difetto di specificità deve indicare le ragioni della censura e riprodurre il contenuto del motivo d’appello nella misura necessaria a evidenziarne il vizio.
art. 112 c.p.c.
Intanto, non ricorre, in generale, il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata dal giudice di merito comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte.
Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione adottata implica in modo inequivoco il rigetto della domanda o dell’eccezione; il vizio riguarda le domande di merito e non costituisce causa autonoma di nullità per il mancato esame di una questione puramente processuale.
art. 348-bis c.p.c.
La Corte d’appello, infatti, ha osservato il ricorrente, pur avendo dato atto che gli appellati avevano eccepito l’inammissibilità dell’appello per carenza dei requisiti previsti dall’art. 342 c.p.c., ha omesso, in violazione dell’art. 112 c.p.c., di esaminare e di pronunciarsi su tale eccezione.
La disposizione è menzionata tra le norme invocate dal ricorrente, ma la sentenza non ne espone un’applicazione o un’interpretazione autonoma.
art. 1141, primo comma, c.c.
In effetti, quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma dell’art. 1141 c.c., comma 1, la presunzione che esso integri il possesso, con la conseguenza che incombe alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto, in mancanza dovendosi ritenere l’esistenza della prova della possessio ad usucapionem.
La prova del potere di fatto pubblico e indisturbato esercitato per il tempo necessario all’usucapione fa presumere il possesso; chi sostiene che quel potere corrisponda a detenzione deve provarne il titolo.
art. 1158 c.c.
D’altra parte, anche a voler ammettere che, come ha ritenuto Cass. n. 18215 del 2013, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell’usucapione, la coltivazione del fondo non è sufficiente in quanto, di per sè, non esprime, in modo inequivocabile, l’intento del coltivatore di possedere, resta pur sempre il fatto che, secondo la stessa pronuncia, tale attività materiale corrisponde all’esercizio del diritto di proprietà tutte le volte in cui sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus: come, in effetti, è accaduto nel caso di specie.
La coltivazione non dimostra necessariamente, da sola, l’intenzione di possedere; può però integrare una manifestazione del possesso uti dominus quando sia accompagnata da indizi che consentano di desumere tale intenzione. La sussistenza e la durata del possesso sono accertate sulla base delle prove valutate dal giudice di merito.
art. 360 c.p.c.
Il compito di questa Corte, in effetti, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudici di merito, dovendo, invece, limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile.
Il giudizio di cassazione non consente una nuova valutazione delle risultanze di fatto né la sostituzione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; il controllo riguarda la motivazione e la ragionevolezza e plausibilità del ragionamento probatorio.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
La Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendo i presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
La Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
La disposizione è richiamata quale norma introduttiva del comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002; la statuizione applica la conseguenza del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto, se dovuto.
Massime di principio
- Quando è provato un potere di fatto pubblico e indisturbato sulla cosa per il periodo utile all’usucapione, opera la presunzione di possesso prevista dall’art. 1141, primo comma, c.c.; chi sostiene che il potere sia stato esercitato a titolo di detenzione deve provarlo.
- La coltivazione di un fondo non è necessariamente sufficiente, da sola, a dimostrare l’animus possidendi, ma può costituire esercizio del possesso uti dominus se accompagnata da indizi rivelatori, come la concessione del terreno a terzi con modalità coerenti con il comportamento tenuto rispetto ai propri fondi.
- La decisione che accoglie l’appello implica il rigetto dell’eccezione di inammissibilità del gravame; il mancato esame di una questione meramente processuale non configura, di per sé, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
- Chi censura in cassazione l’ammissione di un motivo d’appello per difetto di specificità deve indicare le ragioni dell’errore e riportare il contenuto del motivo nella misura necessaria a dimostrarlo, senza limitarsi a rinviare all’atto d’appello.
- La valutazione delle prove, dell’attendibilità dei testimoni e della ricostruzione dei fatti compete al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituirvi una diversa lettura delle risultanze, restando il controllo circoscritto alla motivazione e alla ragionevolezza e plausibilità del ragionamento probatorio.
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