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Sentenza

Sentenza n. 6141/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 980/2025 pubblicata il 9/07/2025, emessa dal Tribunale ordinario di Velletri, Sez. Lav., passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 980/2025 del Tribunale ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi, con la quale era stato riconosciuto il diritto a usufruire della Carta del docente per quattro anni di precariato e ordinato al Ministero di attivare la Carta con accredito di euro 2.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti previsti dall'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero. L'Amministrazione si è costituita soltanto formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa l'esecuzione del titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata nelle forme di legge ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha inoltre ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. In presenza dell'allegato inadempimento e dell'assenza di chiarimenti da parte dell'Amministrazione, la pretesa esecutiva è stata ritenuta provata secondo i principi sull'onere della prova tra creditore e debitore. Il giudice dell'ottemperanza non può rimettere in discussione i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato e ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su richiesta del ricorrente entro i successivi 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV ministeriale per gli eventuali seguiti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento della competenza del TAR a conoscere dell'ottemperanza al titolo giudiziale indicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Prevede il termine di 120 giorni, ritenuto decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta del docente riconosciuto dal giudicato del Tribunale ordinario.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    È richiamato dal titolo da eseguire per la determinazione di interessi legali e rivalutazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente che il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle decisioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve dare esecuzione al contenuto del giudicato senza rimettere in discussione i presupposti del diritto definitivamente accertato dal giudice della cognizione.
  • Quando il ricorrente allega l'inadempimento del debitore pubblico e l'Amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione, la pretesa esecutiva può essere accolta alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla richiesta dell'interessato e fissando un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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