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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29446/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di merito contestando l'affermazione di responsabilità penale. Deduceva, in particolare, l'inutilizzabilità ex art. 63 c.p.p. delle dichiarazioni contenute nella denuncia da lui sporta. La Corte rileva però che il motivo di ricorso è privo di specificità perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e rigettate nei gradi di merito, senza una critica puntuale alle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione impugnata. Quanto alla doglianza sull'art. 63 c.p.p., la Corte osserva inoltre che essa non era stata proposta in modo specifico in appello ed era comunque manifestamente infondata, poiché le dichiarazioni spontaneamente rese in una denuncia-querela da soggetto non ancora formalmente indagato, ma già raggiunto da indizi di reità per vicende connesse, non sono assoggettate alle garanzie previste dalla norma invocata.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.p.

    Le dichiarazioni spontaneamente rese in una denuncia-querela da chi non sia ancora formalmente indagato, pur se già raggiunto da indizi di reità per fatti connessi o collegati, non sono coperte dalle garanzie della norma e non sono inutilizzabili per tale sola ragione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186/2000

    È richiamata per escludere che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria.

  • Sez. 2, n. 16382 del 18/03/2021, Canino, Rv. 281129 - 01

    Il precedente è utilizzato per affermare che le dichiarazioni spontanee inserite nella denuncia-querela, rese da soggetto non ancora formalmente indagato ma già toccato da indizi di reità, non ricadono nell'ambito applicativo dell'art. 63 c.p.p.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e puntuali: è inammissibile se si limita a riprodurre doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata.
  • L'eccezione di inutilizzabilità ex art. 63 c.p.p. richiede la deduzione dei relativi presupposti applicativi e non può essere prospettata in modo generico.
  • Le dichiarazioni spontaneamente rese in una denuncia-querela da un soggetto non ancora formalmente indagato non sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 63 c.p.p. solo perché il dichiarante sia già astrattamente esposto a indizi di reità per fatti connessi o collegati.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause esimenti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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