Cassazione Penale, Sentenza n. 23194/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza di condanna del G.u.p. del Tribunale di Brindisi in rito abbreviato. Il motivo centrale dell'impugnazione riguardava la ritenuta mancanza, nell'atto d'appello, della dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.: l'atto di gravame si limitava ad indicare un domicilio presso lo studio del difensore senza specificare quando o con quale atto processuale tale elezione fosse stata effettuata. Il ricorrente sosteneva che fosse valida una precedente elezione di domicilio già presente nel fascicolo e che il giudice d'appello avrebbe dovuto consultare il fascicolo per individuarla, oltre a dedurre che l'atto fosse promosso dal suo procuratore speciale che aveva confermato l'elezione di domicilio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Richiamando il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 13808/2024) ha confermato che, sebbene sia ammesso il richiamo a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, l'atto di gravame deve contenere un richiamo chiaro, specifico e inequivoco tale da consentire l'immediata individuazione del documento nel fascicolo processuale (es. indicazione della data, dell'udienza, della fase procedimentale o del numero di fascicolo). Nel caso concreto l'appello non forniva indicazioni sufficientemente puntuali e risultava anche contraddittorio circa l'indirizzo indicato; ne è conseguita l'inammissibilità dell'impugnazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
"la previsione ai sensi dell'ad. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione"
Richiesto che l'appello contenga o alleghi la dichiarazione/elezione di domicilio oppure la richiami in modo chiaro e specifico, consentendo l'immediata individuazione nel fascicolo; non è sufficiente un richiamo generico.
Sentenza Sezioni Unite n. 13808 del 24/10/2024
"la disciplina contenuta nell'ad. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata ... - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024"
Le Sezioni Unite hanno scelto un'interpretazione flessibile: è ammissibile il richiamo a una precedente dichiarazione di domicilio già nel fascicolo, purché specifico e immediatamente riconoscibile; diversa disciplina solo per l'imputato giudicato in assenza.
Decreto Legislativo n. 150 del 2022, art. 33, comma 1, lett. d)
Ha introdotto il comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p. con finalità di efficienza e chiare formalità dell'atto d'impugnazione.
Legge n. 114 del 9 agosto 2024
Ha abrogato il comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p.; tuttavia la disposizione continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024.
Citato a supporto dell'idea che una precedente dichiarazione/elezione di domicilio inserita nel fascicolo può soddisfare la funzione della norma se idonea e chiaramente indicata.
Analogamente richiamato per sostenere che la precedente elezione può essere efficace se adeguatamente individuata.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Quando l'impugnazione è proposta entro il periodo di vigenza del comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p., è ammesso richiamare una precedente dichiarazione/elezione di domicilio già presente nel fascicolo, ma il richiamo deve essere chiaro, specifico e consentire l'immediata individuazione del documento nel fascicolo processuale.
- Non è sufficiente indicare genericamente di essere domiciliati presso lo studio del difensore: l'atto di gravame deve specificare data, atto o fase processuale in cui la dichiarazione/elezione è stata resa, o fornire l'elemento identificativo del documento nel fascicolo (numero di affolliazione/posizione), così da evitare ricerche estese da parte della cancelleria.
- Per l'imputato giudicato in assenza valgono regole più rigide: può essere necessaria una nuova dichiarazione/elezione di domicilio contestuale o immediatamente successiva all'impugnazione.
- Il giudice d'appello (e il personale di cancelleria) non è tenuto a compiere ricerche estensive nel fascicolo per rintracciare una dichiarazione di domicilio non adeguatamente individuata dall'atto di impugnazione.
- Evitare incongruenze nell'indicazione degli indirizzi nell'atto di impugnazione (es. indicare due luoghi diversi): tali contraddizioni possono aggravare la valutazione di inammissibilità.
- Nel redigere l'atto di appello, allegare materialmente la dichiarazione/elezione di domicilio o fornire riferimenti precisi riduce il rischio di inammissibilità e della condanna alle spese.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23106/2025 del 20/06/2025
- Sentenza penale · 20 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23108/2025 del 20/06/2025
- Sentenza penale · 20 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23110/2025 del 20/06/2025
- Sentenza penale · 20 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23112/2025 del 20/06/2025
- Sentenza penale · 20 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23114/2025 del 20/06/2025
- Sentenza penale · 20 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23116/2025 del 20/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →