Cassazione Penale, Sentenza n. 12895/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la decisione della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per il reato di appropriazione indebita e ritenuto procedibili d'ufficio le condotte a far data dal 31 gennaio 2019 nonostante l'aggravante dell'art. 61 n. 11 (abuso della relazione di prestazione d'opera) fosse stata ricondotta alla procura generale rilasciata dalla persona offesa in data 11 settembre 2019. Si sono altresì censurate la valutazione dell'interversione del possesso riguardo a somme trasferite e la determinazione della provvisionale senza detrarre importi già impiegati per le esigenze della persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Ha stabilito che, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 9 gennaio 2019 n. 3 all'art. 649‑bis c.p., l'azione procede d'ufficio per i fatti di appropriazione aggravati ai sensi dell'art. 61 n. 11 solo dal momento in cui l'aggravante è effettivamente operativa, cioè dal rilascio della procura generale dell'11 settembre 2019. Ne consegue che la Corte territoriale dovrà individuare quali condotte di appropriazione siano state realizzate dopo l'11 settembre 2019 (e dunque procedibili d'ufficio), accertare l'eventuale interversione del possesso con riferimento alla somma di euro 79.250,00 trasferita sul conto personale dell'imputato qualora tale fatto risulti realizzato in epoca successiva all'11/09/2019, e rivedere il quantum della provvisionale alla luce delle condotte effettivamente procedibili e delle somme versate dall'imputato per le spese della persona offesa.
Norme richiamate
Dopo le modifiche operate dalla legge 9 gennaio 2019 n. 3, per i fatti di cui all'art. 646 c.p. aggravati dall'art. 61 n. 11 si procede d'ufficio solo se la persona offesa è incapace per età o infermità; l'operatività della procedibilità d'ufficio è collegata temporalmente all'evento che legittima l'aggravante (nel caso concreto, il rilascio della procura generale dell'11/09/2019).
Norma sostanziale sull'appropriazione indebita; la Corte ordina al giudice di rinvio di individuare quali condotte di appropriazione sono state realizzate dopo la data dalla quale la procedibilità è d'ufficio (11/09/2019) e di verificare l'interversione del possesso rispetto alle somme trasferite dall'imputato.
Aggravante per l'abuso del rapporto di prestazione d'opera: nel caso di specie è stato ricondotto esclusivamente alla procura generale rilasciata il 11/09/2019, pertanto l'aggravante può essere fatta valere solo con riferimento alle condotte poste in essere dopo quella data.
art. 611, comma 1‑bis cod. proc. pen.
Regola sulla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto in assenza delle parti se non è stata richiesta la trattazione orale; richiamata in motivazione come avvenuta nel procedimento di merito.
Modifica la procedibilità per i reati di appropriazione aggravata dall'art. 61 n. 11 quando la persona offesa è incapace; la Corte applica tale modifica per fissare il termine iniziale della procedibilità d'ufficio.
Massime di principio
- Quando un'aggravante che consente la procedibilità d'ufficio è fondata su un atto o un rapporto giuridico (es. procura), la procedibilità d'ufficio opera dal momento in cui quell'atto/rapporto è sorto; non può essere retrodatata ad atti precedenti.
- In presenza di vittima incapace per età o infermità, la procedibilità d'ufficio per appropriazione aggravata richiede che l'aggravante sia effettivamente concretizzata in relazione a specifici fatti e a una precisa cornice temporale.
- In caso di plurime condotte appropriatrici nel tempo, il giudice deve separare le condotte procedibili d'ufficio (quelle poste in essere dopo l'evento che determina l'aggravante) da quelle procedibili solo a querela, con conseguente possibile duplicazione degli esiti processuali.
- La quantificazione della provvisionale a favore della parte civile deve tenere conto sia delle somme effettivamente sottratte con condotte procedibili sia degli importi già impiegati o restituiti e della documentazione che prova versamenti dell'imputato a favore della vittima.
- Dove la motivazione di merito appaia contraddittoria rispetto alla ricostruzione temporale necessaria per l'applicazione di un'aggravante, la Cassazione può annullare con rinvio per nuovo esame da parte di diversa sezione, indicando i criteri giuridici di valutazione.
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