Ordinanza n. 954/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici, reso in data 19 marzo 2025, e notificato a mani in pari data dalla Commissione esaminatrice, di non idoneità ed esclusione dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 1306 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 luglio 2024; del bando di concorso pubblicato sul portale del Ministero dell’Interno; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi o consequenziali, ancorché sconosciuti; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4 giugno 2025: del decreto del Ministero dell’Interno – DAGEP del 20 maggio 2025, di approvazione della graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per esame, a 1.306 posti da allievo agente della Polizia di Stato, successivamente ampliato a 2.127 unità indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 luglio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di non idoneità psico-fisica ed esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, nonché graduatoria finale di merito
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale del 19 marzo 2025 con cui la Commissione esaminatrice lo ha dichiarato non idoneo sotto il profilo psico-fisico ed escluso dal concorso pubblico per l'assunzione di 1.306 allievi agenti della Polizia di Stato, il bando di concorso e gli atti connessi. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il decreto ministeriale del 20 maggio 2025 di approvazione della graduatoria di merito, successivamente ampliata a 2.127 unità. Nel corso del giudizio era stato ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti di tutti i vincitori e idonei collocati nella graduatoria finale. Il ricorrente ha chiesto la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a., deducendo che la mancata tempestiva esatta esecuzione dell'ordine era dipesa da un fraintendimento sulle modalità di pubblicazione degli atti sul sito del Ministero dell'Interno. Ha inoltre evidenziato di avere notificato tempestivamente l'ordinanza al Ministero, anche presso la sede effettiva, attendendo indicazioni dell'amministrazione sulle modalità operative.
La decisione
Il TAR ha rilevato che, in via generale, l'ordine di integrazione del contraddittorio deve essere eseguito entro il termine assegnato dal giudice, a pena di improcedibilità; eventuali dubbi sulle modalità di esecuzione devono essere sottoposti tempestivamente al giudice mediante istanza di chiarimenti entro il termine perentorio. Nel caso concreto, tuttavia, il Collegio ha valorizzato, ai fini dell'errore scusabile, il silenzio mantenuto dal Ministero nonostante la tempestiva notificazione dell'ordinanza da parte del ricorrente. In applicazione dell'art. 37 c.p.a. e in coerenza con l'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale e con il particolare dovere di correttezza della pubblica amministrazione anche quale parte processuale, il TAR ha rimesso il ricorrente in termini. Ha quindi ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e idonei della graduatoria finale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Interno di un sunto del ricorso, degli estremi dell'ordinanza e dei nominativi degli interessati. Il termine assegnato è di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova dell'adempimento entro i successivi dieci giorni. La prosecuzione del giudizio è stata fissata alla camera di consiglio del 28 aprile 2026. L'ordinanza dispone inoltre l'oscuramento dei dati personali e sanitari nei casi di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
rimessione in termini per errore scusabile
Il giudice può rimettere in termini la parte quando l'inosservanza del termine processuale sia giustificata da un errore scusabile; nel caso concreto il silenzio dell'amministrazione, a fronte della tempestiva notificazione dell'ordinanza da eseguire, è stato valorizzato per riconoscere tale errore.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento per l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- L'ordine del giudice amministrativo di integrazione del contraddittorio deve essere eseguito entro il termine perentorio assegnato, a pena di improcedibilità; eventuali dubbi sulle modalità esecutive devono essere sottoposti tempestivamente al giudice mediante un'istanza di chiarimenti proposta entro il medesimo termine.
- Il silenzio dell'amministrazione, parte del processo, a fronte della tempestiva notificazione dell'ordinanza contenente l'ordine di integrazione del contraddittorio, può essere valorizzato dal giudice, unitamente alle concrete circostanze del caso, per riconoscere l'errore scusabile e rimettere la parte in termini ai sensi dell'art. 37 c.p.a.
- L'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale e il dovere di correttezza della pubblica amministrazione anche nella sua veste di parte processuale possono giustificare la rimessione in termini per l'adempimento di un incombente processuale, senza derogare alla regola generale della perentorietà del termine assegnato.
- Quando il numero dei controinteressati rende particolarmente gravosa la notificazione individuale, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante pubblici proclami, con pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione di un sunto del ricorso, degli estremi della decisione e dell'indicazione nominativa dei soggetti interessati, secondo i termini fissati dal giudice.
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