Cassazione Penale, Sentenza n. 13289/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento per illegittimità della misura di sicurezza e vizio di motivazione per omissione della statuizione circa i telefoni cellulari posti a sequestro probatorio: si lamenta che il giudice non si è pronunciato né sulla confisca né sulla restituzione dei telefoni trovati in disponibilità dell'imputato al momento dell'arresto e sottoposti a sequestro.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che, in caso di sentenza di patteggiamento in cui sia omessa la statuizione sui beni sottoposti a sequestro probatorio, il rimedio non sia il ricorso per cassazione ma l'istanza al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 263, comma 6, cod. proc. pen. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la cassazione è ammissibile solamente avverso l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 667, comma 4, rigetti l'opposizione al diniego di restituzione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare, in via equitativa, la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
disp. att. art. 173 cod. proc. pen.
La motivazione del motivo di ricorso è stata sintetizzata in conformità al disposto di quest'articolo, che disciplina la forma e il contenuto della esposizione del motivo nel ricorso per cassazione
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai vizi di motivazione e agli specifici mezzi di impugnazione; il ricorrente ha invocato questa disposizione tra le premesse del suo motivo
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Richiamato come fondamento delle censure in cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme sostanziali), ossia le fattispecie di nullità o vizio che il ricorrente aveva dedotto
art. 263, comma 6, cod. proc. pen.
La Corte ha indicato questa norma come il rimedio corretto: contro l'omessa statuizione sulla sorte di beni sottoposti a sequestro probatorio in una sentenza di patteggiamento occorre rivolgersi al giudice dell'esecuzione ai sensi di questo articolo
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ha precisato che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto avverso l'ordinanza che rigetta l'opposizione al diniego di restituzione pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi di questa disposizione
Base normativa per l'imposizione delle spese processuali e per il versamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente; la Corte ha fatto gravare sul ricorrente l'onere delle spese e il pagamento di euro 3.000
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/6/2000
Richiamata per valutare l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso; ha giustificato la determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza citata: Sez. 6, n. 10452 del 18/01/2017 (Tenuzzo, Rv. 269542-01)
Precedente consolidato richiamato dalla Corte che afferma il principio secondo cui la sentenza di patteggiamento che non decide né la confisca né la restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio non è impugnabile in Cassazione, dovendosi invece rivolgere il soggetto interessato al giudice dell'esecuzione
Massime di principio
- Se in una sentenza di patteggiamento il giudice omette di decidere sulla sorte di beni sottoposti a sequestro probatorio (es. telefoni cellulari), il rimedio non è il ricorso per cassazione ma l'istanza al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 263, comma 6, cod. proc. pen.
- La Corte di cassazione ritiene consolidato il principio che la cassazione è ammissibile solo contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che rigetti l'opposizione al diniego di restituzione (art. 667, comma 4).
- Per contestare l'omessa statuizione su beni sequestrati dopo un patteggiamento, il difensore deve promuovere le azioni previste in sede esecutiva (opposizione al provvedimento di diniego/restauro) prima di adire la Cassazione.
- Un ricorso per cassazione volto a impugnare l'omessa statuizione sulla sorte di beni sequestrati in sede di patteggiamento è generalmente dichiarato inammissibile se non è stato esperito il rimedio al giudice dell'esecuzione.
- Il ricorrente che propone ricorsi manifestamente infondati può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende; tuttavia la Corte può modulare la misura in via equitativa se non sussiste grave colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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